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11/11/2001 n.1
D: Nell'aprile
del corrente anno, deceduti i miei genitori, ho provveduto
a dare mandato verbale ad un Agente Immobiliare per la vendita
dell'appartamento ereditato. Avevamo pattuito d'accordo sia
il prezzo di vendita, il compenso provvigionale in caso di
buon fine. Trascorsi sei mesi, non essendo riuscito a vendere
l'appartamento, ho comunicato all'Agente Immobiliare che intendevo
risolto il nostro rapporto. Con meraviglia, invece, mi sono
sentito richiedere il pagamento di Lire 700.000 a fronte delle
spese sostenute per la promozione della vendita. Secondo il
mio parere, avendo pattuito un compenso condizionato al buon
fine dell'affare, non ritengo sia dovuto alcunchè all'Agente
Immobiliare. Vorrei conoscere la sua opinione.
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Il caso in oggetto mi offre lo spunto per evidenziare
l'importanza di valutare con grande attenzione le referenze
del singolo Mediatore o dell'Agenzia a cui affidare l'incarico
di vendita del proprio immobile se possibile scegliendolo
e non facendosi scegliere. Dico questo perché ben difficilmente
in un rapporto di natura fiduciaria e con un'attenta analisi
iniziale non avrebbe mai potuto trovare spazio un equivoco
come quello da Lei esposto. La scelta di affidarsi ad un professionista
della mediazione (regolarmente iscritto nel relativo Ruolo
in C.C.I.A.A.) è corretta, ma è comunque indispensabile
pretendere la massima franchezza nella fase valutativa sulla
reale fattibilità della vendita (anche a costo di vedere
svanire le personali convinzioni sul valore dell'immobile)
e la massima chiarezza nella stesura del contratto di mediazione,
in forma scritta, (il cui "tracciato" deve essere
depositato dagli Agenti Immobiliari presso la Camera di Commercio);
queste due semplici precauzioni sono la migliore polizza a
garanzia di un rapporto sereno e soddisfacente fra utenti
e professionisti della mediazione. Venendo al caso in sé
il Codice Civile all'art. 1756 recita: "Salvo patti
o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle
spese nei confronti della persona nei confronti della quale
sono state sostenute anche se l'affare non è stato
concluso." Debbo quindi concludere che, pur con
tutto il rammarico per l'incomprensione, a mio avviso, principalmente
dovuta alla forma orale dell'incarico di vendita, il rimborso
delle spese è dovuto.
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11/11/2001 n.2
D: Da alcuni
mesi stavamo valutando l'eventualità di cambiare casa.
I primi di settembre abbiamo letto un annuncio economico di
vendita di un privato che offriva un appartamento abbastanza
rispondente alle nostre esigenze. Abbiamo preso contatto con
l'inserzionista che mi fissato un appuntamento. L'appartamento
era quello che stavamo cercando, la richiesta era al limite
delle nostre possibilità, ma con la vendita del nostro
monolocale e con l'accensione di un mutuo ed un po' di sacrifici
saremmo riusciti ad acquistarlo. Il giorno seguente ci siamo
incontrati nuovamente e, dopo una breve trattativa, abbiamo
raggiunto un accordo economico che teneva conto della necessità
di vendere il nostro monolocale per far fronte al pagamento
dell'intero prezzo. Il venditore però pretendeva una
congrua caparra per sottoscrivere un compromesso, noi quella
somma in contanti non l'avevamo disponibile, ma pur di concludere
il contratto chiedemmo al venditore di ritenersi impegnato
per una settimana per consentirci di procurare il denaro necessario
per il versamento della caparra. Ci assicurò che per
lui l'affare era già concluso e che avrebbe atteso
di sapere da noi, non appena in possesso della liquidità
necessaria, la data fissata col nostro notaio per il Compromesso
di vendita. I nostri genitori si offrirono di aiutarci e diedero
ordine di smobilizzare, pur rimettendoci visto il momento
negativo dei mercati finanziari, dei titoli e dopo pochi giorni
avevamo a disposizione i cento milioni della caparra, telefonammo
al venditore per comunicarglielo e per fissare l'appuntamento
dal notaio, ma con nostro grande stupore egli ci comunicò
di avere già venduto l'appartamento ad un'altra coppia
che abitavano nel palazzo attiguo e che pur di non perdere
l'appartamento, gli avevano pagato venti milioni in più
del prezzo con noi concordato. Di fronte alle nostre rimostranze
per la sua mancanza di correttezza e per il danno causato
ai nostri genitori dalla vendita dei titoli, ci ha risposto
che gli affari sono affari, che per guadagnare venti milioni
a lui sarebbero occorsi otto mesi di stipendio e che se avevamo
perso l'affare era colpa nostra che non avevamo avuto la disponibilità
liquida per versare immediatamente la caparra! A parte l'amarezza,
ci piacerebbe sapere se esistono gli estremi per richiedere
un risarcimento dei danni (almeno quelli materiali).
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Pur immedesimandomi nel caso e condividendo il Vostro
stato d'animo, debbo confermarVi purtroppo che dal punto di
vista legale il Venditore non ha alcun tipo di responsabilità
per l'accaduto. I contratti obbligatori aventi per oggetto
beni immobili debbono avere necessariamente la forma scritta.
Ben diversa è la mia valutazione morale sul comportamento
di quel "signore", ma ahimè al giorno d'oggi
la parola data ha per molti un valore ben inferiore ai venti
milioni
.
Per il buon esito di una compravendita immobiliare è
di importanza fondamentale conoscere a menadito una quantità
di informazioni e di soluzioni che non di rado spaziano in
ambiti tecnici, fiscali, giuridici, finanziari oltre naturalmente
agli aspetti commerciali. E' evidente che, visto che il cittadino
non effettua tutti i giorni compravendite immobiliari, gli
sia praticamente impossibile possedere un tale bagaglio di
conoscenza. Le provvigioni di un professionista della mediazione
che fornisca un servizio con la "S" maiuscola sono,
concludendo, a mio parere il miglior ed il minor investimento
da stanziare quando si decide di partire per l'avventura dell'acquisto
o la vendita di una casa.
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11/11/2001 n.3
D: Ho recentemente
concluso una trattativa per l'acquisto di un appartamento
grazie alla mediazione di un Agente Immobiliare. Dopo la sottoscrizione
della proposta d'acquisto, che è stata regolarmente
accettata, coi venditori abbiamo firmato il Contratto Preliminare
di Vendita al termine del quale l'Agente Immobiliare ha presentato
la fattura per il pagamento delle sue provvigioni. Non sarebbe
più giusto che tale pagamento avvenisse al Rogito?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
La maturazione del diritto al compenso per l'attività
di mediazione si concretizza nel momento in cui l'affare viene
concluso (art. 1755 C.C.). Tale momento coincide con il raggiungimento
dell'accordo fra le parti e quindi con la firma del Contratto
Preliminare di Vendita.
Quindi sia dal punto di vista legale che delle consuetudini
la richiesta dell'Agente Immobiliare è stata corretta,
ma indipendentemente dall'avvenuto pagamento, deontologicamente
parlando, sarebbe opportuno che le parti venissero assistite
dal Mediatore, che ha favorito il raggiungimento degli accordi,
fino alla firma del Rogito Notarile naturale conclusione della
compravendita.
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L'esperto
risponde |
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