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25/11/01 n.1
D: Alla fine
dell'anno 2000 ho firmato un contratto preliminare per l'acquisto
di un appartamento con il sovrastante sottotetto in un edificio
nel centro storico della città. La mia intenzione è
quella di procedere, una volta rogitato, alla sua ristrutturazione
creando nel rispetto delle normative suggestioni architettoniche
come soppalchi e doppi volumi. Abbiamo parlato dei nostri
progetti all'Architetto che dopo le necessarie verifiche ha
riscontrato una grave irregolarità del sottotetto rispetto
alle normative urbanistiche: risulta che sia stata alzata
la quota di gronda senza le necessarie autorizzazioni. Per
il momento ho preso tempo rimandando l'appuntamento per l'atto
definitivo di vendita, lei cosa ne pensa?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Si tratta di una questione molto complessa e dai diversi
riflessi, ma proverò, con gli elementi a disposizione,
a rispondere alla sua domanda. Innanzitutto dobbiamo erigere
un primo spartiacque in quanto se l'immobile in oggetto è
stato costruito in data successiva al 1° settembre 1967
la regolarità urbanistica dello stesso è una
condizione non derogabile (L. 47/85) per effettuare il passaggio
della proprietà o di altro diritto reale su di un immobile;
nel caso invece, che penso sia più probabilmente il
suo, detto immobile sia stato costruito in data anteriore
al 1967 la cosa cambia aspetto. Innanzitutto mi auguro che
il suo contratto preliminare di vendita contenga la consueta
garanzia dei promittenti la vendita in merito alla regolarità
urbanistica dell'immobile. A questo punto, a mio parere, non
si tratta più della "rogitabilità"
del bene, ma degli effetti pratici che tale irregolarità
determina. E' vero infatti che un progetto di ristrutturazione
non potrà mai essere autorizzato dalle autorità
competenti in presenza di un abuso non sanato; non solo, ma
dovrà tenere presente che con il trasferimento degli
effetti della compravendita lei erediterà anche l'eventuale
onere di una rimissione in pristino che potrebbe venire ordinata
dagli organi competenti.
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25/11/01 n.2
D: In riferimento
alla notizia, fornita dal vostro giornale, della convenzione
fra il Quartiere S. Stefano e la FIMAA per lo sviluppo della
cultura dell'investimento nella "Nuda Proprietà"
vorrei capire meglio come funziona dal punto di vista pratico
cosa comporta per l'anziano la decisione di vendere la sola
Nuda Proprietà del proprio appartamento.
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
La Nuda Proprietà non è altro che la
Piena Proprietà a cui viene sottratta della facoltà
di disporre del bene (diritti reali di godimento). Colui che
decidesse di voler realizzare la somma corrispondente al valore
della sola nuda proprietà, trattenendo quindi solitamente
il Diritto di Abitazione, si troverebbe ad avere garantito
per tutta la vita il diritto di abitare gratuitamente nel
proprio appartamento ed una somma liquida a disposizione per
far fronte a necessità di natura straordinaria e che,
se gestita oculatamente, rappresenterebbe un'integrazione
alla propria rendita.
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25/11/01 n.3
D: Un mese
fa ho sottoscritto un Contratto Preliminare di vendita per
il mio appartamento costruito venti anni fa. Il Promittente
acquirente mi chiede, solo adesso, di avere una certificazione
di conformità per l'impianto di riscaldamento autonomo
minacciando di non voler concludere il contratto di compravendita
e di richiedere un risarcimento danni. L'impianto non è
in regola, secondo le vigenti normative, ma io l'avevo detto
subito che una caldaia di oltre quindici anni non poteva essere
conforme alle attuali normative. Come debbo contenermi?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Un immobile usato (quindi non di nuova costruzione)
venduto da un privato, non ha fra i requisiti per la sua "commerciabilità"
la conformità degli impianti alle normative vigenti
al momento della compravendita. In caso contrario non potrebbero
essere compravenduti gli appartamenti costruiti o ristrutturati
in passato sulla base di normative in vigore antecedentemente
a quelle attuali. Il suo acquirente dovrà adempiere
alle obbligazioni assunte in sede di Contratto Preliminare.
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25/11/01 n.4
D: In settembre
ho acquistato un appartamento da un privato. Successivamente
ho preso contatto con l'Amministratore del condominio che
mi ha informato dell'imminenza di un importante intervento
edilizio di manutenzione straordinaria. Mi è stato
mostrato il verbale, che risale al mese di giugno e quindi
antecedente alla firma del rogito notarile, in cui vengono
deliberate tali spese. Era dovere del venditore informarmi
dell'esistenza di tale delibera per consentirmi di valutare
correttamente la congruità del prezzo? In caso affermativo
posso rivalermi nei confronti del venditore?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Immagino che la sua trattativa non sia stata gestita
da un professionista della mediazione. Normalmente, per evitare
spiacevoli sorprese, è opportuno richiedere al venditore
di un bene immobile in condominio copia degli ultimi verbali
di assemblea ed i riparti consuntivi e preventivi delle spese
condominiali. Le spese condominiali straordinarie deliberate
prima del passaggio degli effetti attivi e passivi di una
compravendita sono, anche se non ancora eseguite, di norma
a carico del venditore; è sempre meglio specificare
chiaramente nella Promessa di vendita tutti i patti compreso
quello in oggetto perché è materia assai controversa.
Riguardo all'eventuale possibilità di rivalsa, anche
qui ma con giurisprudenza non allineata, bisognerebbe provare
la malafede del venditore nel tacere in merito all'incombente
onere sull'immobile.
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L'esperto
risponde |
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