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09/12/01 n.1
D: Abitiamo
in un appartamento acquistato circa un anno fa e situato al
piano rialzato di un condominio ubicato in città. Poco
dopo il nostro arrivo, abbiamo ricevuto la proposta da parte
di un gruppo di condomini, con relativa richiesta di consenso,
dell'installazione dell'ascensore, per la quale verrebbe utilizzata
la sottostante cantina di nostra proprietà. In cambio
ci verrebbe fornita la cantina-lavanderia, attualmente parte
comune, e l'esonero da qualsiasi spesa presente e futura,
riguardante sia l'installazione stessa, che l'uso e la manutenzione,
spese che normalmente vengono ripartite su base millesimale.
Tutto ciò ci lascia notevolmente perplessi, perché
al di là del problema estetico e della scomodità
di passaggio che la presenza dell'ascensore verrebbe a creare,
ci sembra strano che questa trasformazione non comporti inevitabilmente
una variazione nella pianta catastale del nostro immobile
(con relativa spesa), nei valori millesimali di tutti gli
appartamenti del condominio e nelle spese per l'ascensore
ripartite tra tutti i condomini, compresi quelli abitanti
al piano rialzato.
Gradiremmo avere un vostro consiglio in merito.
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
La legge 13/90 ha stabilito, in tema di eliminazione delle
barriere architettoniche, che in ogni edificio in costruzione
ovvero ogni vecchio edificio che si appresta ad essere ristrutturato,
debbono essere messi in opera tutti gli accorgimenti che possano
favorire l'accesso e la circolazione di portatori di Handicap;
è quindi ragionevole, oltrechè opportuno, laddove
esista la possibilità tecnica, installare un elevatore
o un altro mezzo analogo per abbattere le barriere architettoniche.
La presenza di un ascensore, genera inoltre un incremento
di valore dell'immobile, tale da compensare il conseguente
aumento di spese condominiali ordinarie che non dovrebbero
riguardare, a meno che non sia previsto uno sbarco al piano,
le unità situate al piano rialzato.
Per quanto riguarda la concessione dell'uso della cantina,
il discorso è più complesso e sarebbero necessari
più elementi; ritengo comunque, se ho capito bene,
che si renda necessaria, ma solo se sarete d'accordo, una
permuta fra la vostra cantina ed il locale condominiale con
eventuale conguaglio in denaro. A mio avviso a fronte di una
vostra generosa disponibilità il condominio dovrebbe
tenervi sollevati da ogni onere quali spese notarili, catastali,
e per la redazione delle nuove tabelle millesimali.
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09/12/01 n.2
D: Leggo sempre
con interesse le risposte degli esperti della FIMAA e dell'Asppi
ai quesiti posti dai vostri lettori: sono risposte molto interessanti
ed esaurienti.
Ho bisogno di avere chiarimenti sulla legge che tratta i contratti
d'affitto ad uso commerciale di anni "6+6".
Quasi sei anni fa, mio padre ha affittato a Roma le mura di
un piccolo negozio, ora, essendosi gravemente ammalato, devo
gestire io, per suo conto, il contratto.
Tutti i contratti d'affitto ad uso commerciale sono obbligatoriamente
di "6 anni +6 anni"? Cosa comporta per mio padre
lo scadere dei primi 6 anni? Può averne dei vantaggi?
Non è interessato alla disdetta del contratto di locazione,
ma lo è ad un possibile aumento dell'attuale canone
d'affitto.
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
A differenza delle locazioni abitative che sono state riformate
da successivi interventi legislativi, le locazioni commerciali
vengono ancora regolamentate dalla legge 392/78.
Il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione,
ha la durata minima di 6 anni rinnovabile per altri 6; alla
prima scadenza, il locatore può rifiutare il rinnovo
solamente per i motivi e con il preavviso espressamente previsti
dalla norma; la legge esclude aumenti sull'importo del canone
che non siano gli aggiornamenti ISTAT.
Solo alla seconda scadenza, cioé al dodicesimo anno,
sempre col preavviso di legge, il locatore può dare
comunicazione al conduttore della sua volontà di non
rinnovare il contratto. In tale occasione può essere
avviata una trattativa con il conduttore stesso, se intende
rimanere nel locale, o con altri interessati per la stipulazione
di un contratto locativo ad un prezzo superiore.
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09/12/01 n.3
D: Ho promesso
in vendita un bene immobile per il quale esiste un Diritto
di Prelazione a favore di terzi. Sono state notificate agli
aventi diritto le condizioni della compravendita ed ora siamo
in attesa di sapere se verrà esercitato tale diritto
o meno. Nel caso in cui dovesse venire esercitato il diritto
di prelazione dovrò ugualmente corrispondere le provvigioni
pattuite all'Agente Immobiliare che ha intermediato l'accordo?
Ed il terzo?
Risponde: Elisabetta
Mola, Consigliere FIMAA
A mio parere Lei è comunque tenuto a corrispondere
il compenso per la mediazione anche nel caso in cui il terzo
avente diritto dovesse esercitare il diritto di prelazione
in quanto l'"Affare" deve essere considerato concluso
con la firma del Contratto Preliminare. Il terzo che dovesse
esercitare il suddetto diritto di prelazione lo farà
subentrando di fatto in tutte le obbligazioni assunte dal
contraente originario. Se fra tali obbligazioni sarà
pertanto evidenziato anche l'impegno a corrispondere un compenso
per la mediazione, ritengo che non possa esimersi dal rispettarlo.
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09/12/01 n.4
D: Quali possibilità
contrattuali legittime mi suggerite per stipulare un contratto
di locazione abitativa per un periodo inferiore ad un anno?
Risponde: Gabriele
Cesari, Consigliere FIMAA
Il mio consiglio, in particolare per un'esigenza cosiddetta
di natura transitoria, è di utilizzare il tipo di contratti
più "sicuri" che a mio parere sono i cosiddetti
contratti a Canone Agevolato concordati con i vari Comuni
compreso il Comune di Bologna e la maggior parte dei suoi
Comuni limitrofi.
Oltre alla sicurezza della durata, detti contratti, indipendentemente
dalla loro durata (che può essere anche superiore),
presentano significativi vantaggi di natura fiscale fra i
quali anche l'esenzione dal pagamento dell'ICI.
Esiste inoltre, per garantirsi relativamente al pagamento
dei canoni, la possibilità di stipulare polizze assicurative
che coprono tutta la durata del contratto.
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L'esperto
risponde |
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