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21/04/02 n.1
D: 1. In una
compravendita di un appartamento si può evitare di
sottoscrivere il Contratto Preliminare e rogitare direttamente?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Premetto che, parlando di contratto preliminare di
vendita, parliamo di un contratto che stabilisce i patti (quindi
la natura e la misura delle reciproche obbligazioni) fra due
parti che hanno interesse a regolamentare, garantendosi reciprocamente
mediante il versamento di una somma, detta caparra (meglio
se confirmatoria), una compravendita la cui ufficialità,
con il trasferimento del diritto di proprietà, verrà
sancita in un secondo momento con la stipulazione del Rogito
Notarile.
L'indiscutibile utilità di tale forma contrattuale
è dettata dal fatto che gli accordi obbligatòri
aventi per oggetto beni immobili debbono necessariamente avere,
per essere validi, forma scritta.
Non è sicuramente consigliabile quindi, anche se non
è vietato, se le circostanze di carattere pratico (amicizia
fra le parti, liquidità, consegna, ecc
) lo consentono,
di addivenire direttamente alla stipulazione dell'atto notarile,
ma per fare ciò bisognerà sempre restare, per
un tempo più o meno lungo, "appesi" alla
speranza che l'altra parte mantenga gli impegni verbalmente
assunti. Mai come in un contratto complesso ed articolato
come una compravendita immobiliare è necessario tenere
in grande considerazione il detto "verba volant, scripta
manent".
Mi sento di suggerirle, per non correre il rischio contrario
che è quello di trovarsi obbligata a fornire prestazioni
impossibili o di cui non abbia l'esatta consapevolezza, di
farsi assistere nella stesura dell'atto da un esperto professionista
(meglio il Notaio) di fiducia.
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21/04/02 n.2
D: 2. E' vero
che acquistando un appartamento ristrutturato potrò
scontare nei prossimi anni il credito d'imposta del 36% sull'importo
dei lavori?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Debbo complimentarmi con il lettore per aver colto
una novità fiscale assai rilevante, anche se poco nota,
per il mercato immobiliare. Il legislatore ha infatti inteso
incentivare l'attività di ristrutturazione con recupero
di unità immobiliari tradizionali delle varie realtà
locali. L'acquirente di un appartamento facente parte di un
fabbricato sul quale l'impresa venditrice abbia effettuato
i lavori di ristrutturazione previsti dall'art. 31 L. 457/78,
potrà beneficiare della di un credito di imposta, da
detrarre nell'arco di 10 anni, pari al 36% del 25% del prezzo
pagato per l'acquisto dell'unità immobiliare con un
limite massimo di € 77.468 (Lire 150.000.000) di possibile
detrazione.
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21/04/02 n.3
D: 3. Sono
andato a visitare un appartamento con un Agenzia Immobiliare
che, ancora prima di aprire la porta, mi ha chiesto di firmare
un foglietto con cui mi impegnavo a pagare una determinata
provvigione se avessi acquistato l'appartamento anche senza
l'intervento dell'agenzia in questione. E' una cosa normale?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Effettivamente diverse agenzie usano far sottoscrivere
il cosiddetto "foglio visita" ai clienti a cui vengono
mostrati gli immobili in vendita. Le motivazioni di tale prassi
sono innanzitutto di carattere organizzativo, ma esiste anche
la necessità di tutelare il diritto alla provvigione
spettante all'agente immobiliare qualora l'affare venga concluso,
anche successivamente, per effetto del suo intervento.
Non meno importanti sono i diritti del cliente al quale mi
permetto suggerire, per evitare spiacevoli equivoci, tre regole
d'oro da applicare ogni volta che si inizia un rapporto professionale
con un Agente Immobiliare:
- Chiedere il nome dell'agente immobiliare
ed il numero di iscrizione al Ruolo Agenti d'Affari in Mediazione
presso la C.C.I.A.A. personale e quello dell'agenzia immobiliare.
- Pretendere di sapere se l'agente immobiliare
ha fatto uno studio adeguato della pratica sotto il profilo
tecnico e legale-notarile e se ha titolo per trattare l'affare
in questione.
- Valutare con attenzione l'opportunità
di impegnarsi anticipatamente a corrispondere aliquote provvigionali
di molto superiori a quelle correnti.
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21/04/02 n.4
D: 4. In febbraio
ho visitato un appartamento con un Agente Immobiliare. Dopo
una lunga trattativa, ho firmato una proposta d'acquisto ad
un valore inferiore a quello richiesto. Tale proposta non
è stata accettata dal proprietario. A questo punto
mi sono rimesso in cerca di un altro appartamento. Solo all'appuntamento,
con notevole sorpresa mi sono reso conto che la seconda agenzia
immobiliare mi stava accompagnando a vedere lo stesso appartamento
proponendolo ad un prezzo superiore. Due giorni dopo il primo
agente immobiliare mi telefonava per comunicarmi che il proprietario
era ritornato sui suoi passi decidendo di accettare la mia
proposta. Dopo aver concluso la compravendita mi sono visto
recapitare una richiesta di provvigioni da parte della seconda
agenzia. Io ho regolarmente pagato le provvigioni al primo
agente, come mi debbo comportare nei confronti dell'ingiustificata
pretesa della seconda agenzia?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
L'art. 1755 c.c. stabilisce che "..il mediatore ha diritto
alla provvigione se l'affare è concluso per effetto
del suo intervento." Nel caso di specie il primo agente
ha condotto la trattativa che si è positivamente conclusa
ed è quindi giustificato il suo compenso provvigionale.
Tuttavia la seconda agenzia non ha apportato alla trattativa,
alcun contributo fattivo, cioè non ha favorito la convincimento
sia dell'acquirente che del venditore. Non è neppure
applicabile il successivo articolo 1758 c.c. vale a dire la
presenza di più mediatori, perché il ruolo della
seconda agenzia, come anzidetto, non è stato di alcuna
utilità, anche perché la richiesta di un prezzo
superiore, può essere inquadrata come una turbativa
della trattativa in corso. In definitiva alla seconda agenzia
nulla spetta.
Per prevenire tali inconvenienti, si consiglia di specificare,
per iscritto, al momento della visita se e quando è
stato già visionato l'immobile in oggetto prestando
la massima attenzione ad eventuali clausole vessatorie su
modulistica precompilata pretendendone sempre e comunque copia.
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L'esperto
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