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05/05/02 n.1
D: 1. Ho seguito
gli sviluppi del caso della truffa riguardante l'affitto degli
appartamenti fantasma apparso sul vostro quotidiano nei giorni
scorsi. Non ho capito bene come avrebbero potuto accorgersi
le famiglie raggirate del fatto che i truffatori non erano
veri agenti immobiliari?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
E' stato appurato che i truffatori a cui si riferisce
avessero utilizzato moduli artefatti e riportanti dati inesistenti.
Le vittime della truffa come tutti gli utenti del mercato
immobiliare del resto, per avere la certezza di trattare con
un professionista regolarmente abilitato, avrebbero dovuto
verificare se i dati forniti dall'agente immobiliare corrispondessero
ad una effettiva iscrizione al Ruolo Agenti d'Affari in
Mediazione della Camera di Commercio. Pur comprendendo
la naturale fiducia che viene istintivo riporre in chi si
presenta come Agente Immobiliare ad un appuntamento per favorire
l'acquisto o la locazione di un immobile, debbo consigliare
di richiedere sempre l'esibizione dell'apposito Tesserino
di riconoscimento (con foto) rilasciato al momento dell'abilitazione
dalla CCIAA. Tale accorgimento, oltre ad evitare il verificarsi
di spiacevoli episodi, vi darà modo di sapere se il
vostro interlocutore è legittimato a svolgere l'attività
di mediazione. Debbo rammentare che le provvigioni sono dovute
solamente agli Agenti regolarmente iscritti ai ruoli. Qualora
infine capitasse di imbattersi in operatori "abusivi"
è opportuno segnalarlo immediatamente alla CCIAA o
alla FIMAA allo 051/648.75.13.
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05/05/02 n.2
D: 2. E' vero
che acquistando un appartamento ristrutturato potrò
scontare nei prossimi anni il credito d'imposta del 36% sull'importo
dei lavori?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Debbo complimentarmi con il lettore per aver colto
una novità fiscale assai rilevante, anche se poco nota,
per il mercato immobiliare. Il legislatore ha infatti inteso
incentivare l'attività di ristrutturazione con recupero
di unità immobiliari tradizionali delle varie realtà
locali. L'acquirente di un appartamento facente parte di un
fabbricato sul quale l'impresa venditrice abbia effettuato
i lavori di ristrutturazione previsti dall'art. 31 L. 457/78,
potrà beneficiare della di un credito di imposta, da
detrarre nell'arco di 10 anni, pari al 36% del 25% del prezzo
pagato per l'acquisto dell'unità immobiliare con un
limite massimo di € 77.468 (Lire 150.000.000) di possibile
detrazione.
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05/05/02 n.3
D: 3. Ho acquistato
un appartamento che mi era stato presentato per 90 mq. Una
volta ottenutone il possesso mi sono tolto la curiosità
di misurarlo personalmente e con meraviglia mi sono accorto
che è solamente 78 mq. calpestabili. Come è
possibile?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Solitamente le compravendite immobiliari vengono stipulate
a corpo e non a misura, è quindi comprensibile che
non sia stata posta particolare attenzione a questo aspetto.
Al lettore probabilmente è sfuggito il fatto che la
superficie cosiddetta commerciale nelle compravendita di immobili
usati, secondo la raccolta degli Usi e delle consuetudini
della CCIAA di Bologna, non corrisponde con la superficie
dei pavimenti, ma si ottiene sommando la superficie calpestabile
con la superficie dei muri interni ed esterni, con il 50%
della superficie dei muri di confine e con una quota dei balconi
o dei terrazzi. La cantina non viene conteggiata in quanto
considerata un accessorio. L'eventuale autorimessa viene considerata
a parte in base al numero dei posti auto.
Per gli immobili di nuova costruzione non si applicano i criteri
di cui sopra, ma il costruttore generalmente considera nella
metratura anche una quota delle parti comuni.
All'Agente Immobiliare professionista è comunque possibile
chiedere, all'inizio della trattativa, una planimetria in
scala al fine di verificare l'esattezza delle dimensioni dichiarate
in proposta.
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05/05/02 n.4
D: 4. Ho acquistato
un appartamento all'ultimo piano di un edificio; è
presente un certo spazio nel sottotetto che funge da isolante.
Benché il rogito non ne faccia notizia mi hanno detto
che posso utilizzare la porzione di sottotetto sovrastante
il mio appartamento. È legale che me ne appropri?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
Bisogna vedere come è stato utilizzato il sottotetto
fino ad oggi. Se il sottotetto è sufficientemente alto
e destinato a luogo comune del condominio (ad es. stenditoio),
allora l'utilizzo dello spazio è di tutti i condomini.
Ma se invece, come sembra sia il caso del lettore, si tratta
solo di una intercapedine tra l'appartamento dell'ultimo piano
e il tetto, può essere destinato ad altri usi.
Le cose comuni di un edificio sono elencate all'art. 1117
del codice civile e la giurisprudenza di Cassazione insieme
a pronunce dei vari tribunali, ne ha interpretato l'applicazione
sulle fattispecie più comuni. Diverse sentenze disciplinano
l'uso del sottotetto.
Quindi se il sottotetto corrisponde alle caratteristiche suddette,
cioè di una mera intercapedine, può diventare
una pertinenza dell'ultimo piano, sia che venga utilizzato
come vano ripostiglio, sia come è capitato, ricavarne
un ambiente collegato all'unità immobiliare sottostante.
È importante che lo spazio che il proprietario dell'ultimo
piano intenda utilizzare sia quello esattamente sovrastante
il proprio appartamento, senza sconfinare nell'eventuale appartamento
attiguo e lasciando libero il passaggio verso il tetto per
la manutenzione della copertura o delle antenne. Eventuali
lavori dovranno avere il benestare (se necessario) dell'autorità
amministrativa competente e a fini di correttezza si consiglia
la comunicazione agli altri condomini. È palese che
eventuali spese di trasformazione del sottotetto saranno a
esclusivo carico della proprietà.
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L'esperto
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