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19/05/02 n.1
D: 1. Ho acquistato
due anni fa un appartamento in un comune nel quale dopo 6
mesi ho preso la residenza. Ora posso trasferire la residenza
in altro comune senza che mi vengano tolti gli attuali benefici
sulla casa che darei in affitto?
Risponde: Paolo Magnani, notaio in Bologna
La legge richiede che si prenda la residenza entro
18 mesi, ma nulla dispone sul necessario perdurare della residenza
nel Comune.
Perciò, riterrei che sia possibile trasferire la residenza
dopo un certo tempo, senza alcuna sanzione, visto che la legge
punisce espressamente solo la speculazione dovuta a rivendita
entro i 5 anni.
Un limite dettato dalla ragionevolezza si potrebbe individuare
nella necessità di non ritrasferire la residenza entro
un tempo eccessivamente breve (ex.un mese), nel qual caso
si potrebbe presumere un intento frodatorio della legge, ma
nel caso posto nel quesito, essendo passato più di
un anno, mi pare non ci siano problemi.
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19/05/02 n.2
D: 2. Sono
intenzionata a vendere il mio monolocale, acquistato tre anni
fa con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, per
comperare un appartamento più grande. Dal punto di
vista fiscale verrò molto penalizzata?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Le attuali disposizioni fiscali in materia di compravendita
immobiliare residenziale consentono di vendere l'appartamento
acquistato con le agevolazioni fiscali per la prima casa in
qualsiasi momento. Non solo senza decadere dai benefici goduti
in occasione dell'acquisto, ma avendo diritto di usufruirne
nuovamente. Il tutto a condizione che venga riacquistato un
altro immobile da adibire propria abitazione entro un anno.
In tal caso non solo si potrà acquistare nuovamente
usufruendo delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della
prima casa, ma sarà anche possibile mettere in detrazione
in occasione della denuncia dei redditi l'intera imposta pagata
al momento del precedente acquisto in quanto considerata un
credito di imposta. La lettrice può quindi procedere
ad acquistare il nuovo appartamento senza doversi preoccupare
più di tanto dell'aspetto fiscale che consiglio comunque
di far verificare dal suo notaio di fiducia.
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19/05/02 n.3
D: 3. Sto
valutando se acquistare un appartamento situato in un palazzo
tutelato dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali.
Quali sono i vantaggi nell'acquisto e nella gestione di un
bene vincolato?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
La scelta di acquistare un immobile in un edificio
vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali
va valutata tenendo conto di diversi aspetti. Il primo riguarda
senz'altro la componente storico-architettonica che qualifica
l'investimento immobiliare fatto in un edificio di evidente
rilevanza. Poi bisogna tenere conto del regime agevolato previsto
per l'acquisto di un simile immobile, le Imposte di Registro
vengono applicate in misura ridotta (al 6% in regime ordinario
o al 3% in presenza di agevolazioni prima casa). Per quanto
riguarda la gestione fra le altre agevolazioni spiccano la
riduzione dell'ICI ed i contributi a fondo perduto della Soprintendenza
per interventi di ristrutturazione straordinaria a parti comuni
di particolare rilevanza architettonica. Per onestà
occorre fare riferimento anche all'obbligo, talvolta limitativo
delle reali potenzialità dell'immobile, di sottoporre
al vaglio della Soprintendenza stessa, che ha assoluto potere
di bocciarlo ad insindacabile giudizio, ogni progetto di ristrutturazione.
Non è raro che ciò comporti notevoli disagi
e ritardi nella programmazione dei lavori. Per concludere
al momento della vendita del bene è necessario darne
tempestiva comunicazione al Ministero affinchè possa
esercitare alle medesime condizioni, entro sessanta giorni,
il diritto di prelazione esistente a suo favore su ogni immobile
vincolato.
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19/05/02 n.4
D: 4. Ho deciso
di acquistare da un'impresa di costruzioni, sulla carta, una
villetta a schiera ed ho sentito dire che, per maggiore garanzia
sarebbe meglio registrare e trascrivere la promessa di vendita.
Cosa ne pensa? Come debbo fare?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Il suggerimento fornitole è indubbiamente saggio
e denota una giusta forma di prudenza. In tal modo infatti,
conferendo al contratto obbligatorio caratteristica di pubblicità
e quindi di opponibilità ai terzi oltre alla cosiddetta
data certa il promittente acquirente viene tutelato da ogni
eventualità. Il costo fiscale di tale adempimento è
poco rilevante come pure l'attività dello studio notarile
incaricato. Bisogna evidenziare quale unico limite, che non
sarà più possibile in sede di rogito di vendita
modificare di una virgola quanto stabilito nella promessa
di vendita registrata. Naturalmente abbiamo analizzato la
cosa in maniera teorica, le valutazioni sull'opportunità
di tale strumento di tutela dovrà farle personalmente
ogni promittente acquirente dopo aver raccolto le necessarie
informazioni sulla Società venditrice dal proprio Agente
Immobiliare di fiducia ed essersi come sempre consultato con
il proprio notaio.
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19/05/02 n.5
D: 5. Ho venduto
un appartamento inserito in un condominio nel quale due anni
fa erano state eseguite opere di ristrutturazione per le quali
l'amministratore avviò la pratica per consentire ai
condomini di beneficiare in cinque anni degli sgravi fiscali
comunemente definiti del "36%". Ora l'acquirente
mi domanda copia della pratica sostenendo di volermi subentrare
nell'usufruire di tali benefici fiscali . E' una richiesta
legittima?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Gli sgravi fiscali previsti (cosiddetti del 36%) per
chi effettua opere di ristrutturazione straordinaria su di
un immobile di proprietà esclusiva o di cui si detiene
una quota sono legati alla proprietà di tale immobile.
Per cui il lettore ha legittimamente inserito nella sua denuncia
dei redditi il relativo credito di imposta fino a che ha avuto
la proprietà dell'immobile; quando detto immobile è
stato venduto, l'acquirente ha acquisito unitamente alla proprietà
di detto immobile anche il diritto a detrarre il residuo credito
di imposta. La richiesta pertanto è più che
legittima.
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L'esperto
risponde |
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