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02/06/02 n.1
D: 1. Mesi
fa ho risposto ad un annuncio di un agenzia immobiliare riguardante
una villetta in vendita; quando l'ho visitata mi è
stato comunicato un prezzo superiore alle mie capacità
economiche e quindi, non ho iniziato alcuna trattativa. A
distanza di qualche mese, sono andato con un'altra agenzia
allo stesso indirizzo e una volta giunto in loco, mi accorgevo
che si trattava della stessa villetta già visitata,
solo che questa volta era offerta ad un prezzo minore compatibile
con le mie possibilità.Ho accettato, pagato le provvigioni
all'agenzia e successivamente ho effettuato il rogito notarile.
Dopo due mesi ricevo una lettera della prima agenzia che mi
chiede le provvigioni dovute al mediatore in quanto sostengono
che l'affare si sia concluso per loro merito. Come posso difendermi?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
L'opera di un mediatore suscettibile di provvigione, si configura
in ogni operazione di contenuto economico che si risolva in
utilità di natura patrimoniale. Sono parole che si
trovano in parecchie sentenze che hanno ad oggetto la provvigione
del mediatore; praticamente se l'agente ha svolto un ruolo
nell'affare, nel convincimento delle parti, nella trattativa,
allora la sua opera dovrà essere retribuita. Nel caso
di specie, però, sembra di capire che il primo agente
si sia limitato solo a far vedere un immobile e a comunicare
un prezzo che per il suo importo, è stato considerato
elevato dal lettore che non ha iniziato alcuna trattativa.
La mera visione di un immobile, se non ingenera alcuno dei
comportamento sopra citati, non è suscettibile di provvigione
e quindi il lettore potrà, senza alcun problema rifiutare
e spiegare il suo diniego. Purtroppo sono sempre più
frequenti questi casi dovuti ai venditori che pensando (erroneamente)
di poter abbreviare i tempi, concedono un mandato a più
agenzie; ciò ingenera confusione nel consumatore che
si trova lo stesso immobile venduto a prezzi diversi a secondo
della discrezione dell'agente di turno, turbando il mercato
immobiliare a discapito degli utenti.
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02/06/02 n.2
D: 2. Tre
mesi fa, ho saputo, per merito della segnalazione di un condomino,
della messa in vendita di un appartamento nel palazzo di fianco
a quello dove abito. Conosciuto il proprietario e visitato
l'appartamento ci siamo accordati economicamente ed abbiamo
sottoscritto un compromesso di vendita dal mio notaio di fiducia.
Ho ringraziato il mio segnalatore,
che non è un Agente Immobiliare, e gli ho fatto
un piccolo omaggio per la cortesia riservatami. Con mio grande
stupore invece di un ringraziamento mi sono vista richiedere
un compenso per la mediazione, a suo dire, effettuata indicandomi
l'opportunità di acquistare un appartamento. E' vero
che vanno pagate provvigioni anche per mediazoni occasionali
effettuate da comuni cittadini?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
La legge non solo evidenzia che non
sono dovute provvigioni a chi non esercita professionalmente
l'attività di Intermediazione, naturalmente provvisto
di tutti i titoli previsti dalle CCIAA, ma definisce illegale
tale attività se esercitata abusivamente individuando
persino sanzioni di carattere penale. I Ruoli degli Agenti
d'Affari in Mediazione, comunemente definiti anche Agenti
Immobiliari, vengono gestiti con grande attenzione dall'apposita
sezione della Camera di Commercio che ha recentemente realizzato,
all'interno del proprio sito www.bo.camcom.it,
la possibilità per tutti di verificare on-line l'iscrizione
a tali ruoli degli operatori legittimante autorizzati. La
possibilità di svolgere attività di mediazione
occasionale è stata definitivamente eliminata con l'entrata
in vigore della legge N.39/89 e successive modificazioni,
che regolamenta la materia. Comunque, il consiglio che non
mi stanco mai di ripetere ai lettori è di verificare
sempre che il vostro interlocutore sia in possesso del regolare
attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività
di mediazione.
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02/06/02 n.3
D: 3. Sto
acquistando un appartamento che si trova in un fabbricato
costruito su terreno del Comune in diritto di superficie la
cui scadenza è prevista, salvo proroga, per il 2085.
Vorrei sapere, avendo sentito pareri discordi, se può
essere considerato un buon investimento e se le imposte sull'immobile
sono a carico del proprietario dell'appartamento o del Comune.
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
In effetti negli anni '80 la formula di costruire interi
complessi su terreno di proprietà comunale ebbe un
notevole impulso. E' una modalità che consente, non
dovendo essere conteggiato il costo del terreno, che rimane
di proprietà del Comune, di contenere i prezzi degli
alloggi permettendo a più cittadini di accedere all'acquisto
della propria casa di abitazione. Debbo dire che, dopo un
periodo in cui tali iniziative fiorirono numerose, soprattutto
nei comuni dell'Hinterland, ultimamente tale fenomeno sembra
essersi assestato su volumi più ridotti. Numerosi comuni,
perennemente a caccia di risorse a sostegno dello sviluppo,
offrono già la possibilità di "riscattare",
contro il pagamento di oneri, il cosiddetto diritto di superficie
permettendo di fatto di riunire la piena proprietà;
ritengo pertanto che la valutazione sull'opportunità
di tale investimento non debba essere fatta basandosi sul
vincolo costituito dal diritto di superficie, che con il pagamento
di una somma più o meno elevata può spesso essere
eliminato. E' molto più significativo analizzare l'investimento
immobiliare sulla base delle sue caratteristiche, del prezzo
e delle prospettive future, oltre ad una seria valutazione
di un Perito ed Esperto in Immobili che potrà individuare
negli appositi Ruoli della CCIAA di Bologna consultabili sul
sito www.bo.camcom.it.
Le imposte e le tasse sugli immobili edificati in diritto
di superficie sono a carico del proprietario dell'immobile
e non del proprietario del terreno.
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02/06/02 n.4
D: 4. Sto
acquistando una ex-casa colonica completamente ristrutturata
ovviamente in mezzo alla campagna. Mi risulta che l'immobile
sia già stato urbanizzato. Esistono dei confinanti
aventi diritto di prelazione, come posso fare per individuarli?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Il principio guida in base al quale la legge consente
al confinante, se coltivatore diretto od imprenditore agricolo
a titolo principale, di esercitare un diritto di prelazione
per l'acquisto di un fondo compresi tutti i fabbricati agricoli
al servizio di tale fondo è quello di tutelare l'attività
agricola mettendola al riparo da possibili attività
speculative. Se l'immobile, come dice, è già
stato urbanizzato, non ha più la funzione di servire
il fondo agricolo originale e quindi non dovrebbe essere gravato
da tale obbligo. Suggerisco comunque, vista la complessità
e l'articolazione della materia e per l'importanza delle scelte
da fare, di consultarsi, prima di legarsi contrattualmente
con il suo Notaio di fiducia che, esaminati gli atti potrà
eliminare con certezza ogni possibile dubbio.
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L'esperto
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