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16/06/02 n.1
D: 1. E' vero
che nel Comune di Bologna non è più obbligatorio
pagare la tassa sul passo carraio?
Risponde: Ufficio Assistenza ASCOM-FIMAA
Sì lo confermiamo, infatti, secondo quanto disposto
dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico
di cui al Protocollo Generale Numero 161715/98, del 21/12/1998,
in vigore dal 1° gennaio 1999, all'art. 31 è prevista
la completa esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione
di suolo pubblico con passi carrabili.
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16/06/02 n.2
D: 2. Ho in
scadenza un contratto di locazione sul quale ho regolarmente
pagato l'Imposta di Registro annuale; devo comunque pagare
tale imposta anche per il recesso anticipato?
Risponde: Ufficio Assistenza ASCOM-FIMAA
Secondo quanto disposto dal DPR 26 aprile 1986, n.
131 all'art. 17, l'imposta è dovuta per la registrazione
dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, nonché
per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli
stessi.
L'attestato di versmento relativo alle cessioni, risoluzioni
e proroghe deve essere presentato all'Ufficio del Registro
presso cui è stato registrato il contratto entro trenta
giorni dal pagamento.
L'imposta di Registro relativa ai recessi anticipati è
pari a € 51.65.
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16/06/02 n.3
D: 3. Ho venduto
un immobile dichiarando in atto di aver regolarmente inserito
la rendita nell'ultima denuncia dei redditi. Mi sono accorto
di essermi sbagliato. Quali sono le sanzioni previste? Cosa
rischia l'acquirente?
Risponde: Paolo Magnani, notaio in Bologna
Nessun rischio per la validità dell'atto, nè
per l'acquirente (salvo quanto si dirà per il privilegio
tributario dello Stato).
La legge sanziona di nullità l'atto che non contenga
la dichiarazione del venditore sull'inserimento o meno del
reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi,
ma trattasi di nullità di tipo formale, che si applica
cioè solo agli atti che non contengono la dichiarazione
e che quindi si presentino formalmente invalidi.
Qualora invece l'atto sia formalmente completo di tutti i
suoi elementi, esso è valido, anche se questa dichiarazione
contenga indicazioni non veritiere.
Le sanzioni sono previste a carico del venditore, sul piano
tributario e penale:
- dal punto di vista tributario si rischiano le sanzioni normalmente
previste per coloro che non denunciano i redditi dovuti, con
privilegio sull'immobile da parte dello Stato, che dunque
potrebbe richiedere il pagamento dell'imposta non pagata anche
all'acquirente, in caso di protrarsi dell'inadempimento del
precedente proprietario;
- dal punto di vista penale, una dichiarazione falsa resa
in atto pubblico davanti a pubblico ufficiale integra reato
di falso, punito ai sensi degli artt. 476 e seguenti del codice
penale, che può portare, nei casi più gravi,
alla reclusione fino a due anni, con il beneficio della sospensione
della pena se vi sono i presupposti.
Ciò detto, consiglio di consultare un commercialista
e un avvocato penalista, per studiare il modo di cautelarsi
dalle sanzioni.
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16/06/02 n.4
D: 4. Ho acquistato
un appartamento relativamente al quale il venditore ha dichiarato
in atto che non sono state poste in essere opere che necessitassero
domanda di sanatoria edilizia. A seguito di successive verifiche
ho invece riscontrato che è stata presentata da tempo
domanda di sanatoria al Comune di Bologna. Debbo preoccuparmi?
Quali conseguenze debbo aspettarmi? Avrò delle limitazioni
in caso di futura vendita?
Risponde: Paolo Magnani, notaio in Bologna
Bisogna distinguere le conseguenze nei confronti del
Comune in ordine a violazioni della normativa urbanistica
e quelle sulla validità dell'atto.
Per quanto riguarda il primo aspetto, se la sanatoria è
stata accolta dal Comune o si è formato il silenzio-assenso
ricorrendone i presupposti, il proprietario è comunque
in regola e non ha nulla da temere, mentre se la domanda sia
stata rigettata o se il silenzio del Comune sia da interpretarsi
come un rigetto, il proprietario, anche se non è l'autore
delle opere abusive, è soggetto alle sanzioni, che
possono essere pecuniare, ma anche, nei casi più gravi,
consistere nell'obbligo di rimozione delle opere abusive e
di ripristinare la situazione antecedente.
Dal punto di vista contrattuale, il venditore è certamente
responsabile dei danni eventualmente occorsi al compratore
a causa della sua omessa dichiarazione, mentre per ciò
che riguarda la validità dell'atto, bisogna valutare
caso per caso l'entità dell'abuso commesso, potendosi
paventare anche la dichiarazione di nullità nei casi
di abusi più gravi.
Anche per le successive rivendite, bisogna considerare la
natura dell'abuso, dal momento che le difformità primarie
possono rendere il bene incommerciabile, mentre le difformità
più lievi, pur consentendo la rivendita, espongono
comunque il venditore ad una responsabilità nei confronti
del successivo acquirente.
Qualora la sanatoria non menzionata abbia avuto esito positivo
invece, tendenzialmente l'omessa menzione può essere
sanata indicando gli estremi del provvedimento nei successivi
atti di rivendita.
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16/06/02 n.5
D: 5. Nella
vendita di un appartamento occupato con contratto di locazione
stipulato anteriormente al '98, l'inquilino può avere
la prelazione? E nel caso in cui il contratto fosse stipulato
post '98?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
Nella precedente disciplina locativa, il diritto di
prelazione era riconosciuto solo alle locazioni non abitative;
tuttavia la legge 431/98 all'art. 3 ha introdotto un particolare
diritto di prelazione riconosciuto in capo all'inquilino.
Recita l'art. 3 lettera "g" della legge 431/98:
quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non
abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo
oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto
di prelazione, da esercitare con le modalità di cui
agli articoli 38 e 39 della legge 392/78. qui è riconosciuto
un diritto derivante direttamente dalla legge, ma da applicarsi
solo nel caso in cui alla prima opportunità di disdetta
del locatore (dopo i primi quattro anni ad es.), questi intenda
vendere l'immobile e in quel caso lo deve comunicare all'inquilino
che può far valere il diritto di prelazione.
Al momento non si è al corrente di sentenze che disciplinano
l'applicazione di questo articolo, in quanto l'intervento
del legislatore è particolarmente recente.
Riassumendo per i contratti ante legge 431/98, a meno che
non sia previsto nel contratto, non sussiste un diritto di
prelazione in capo al conduttore; viceversa per i contratti
stipulati dopo la legge 431/98, si verifica prelazione solo
nel caso sopra descritto, tranne (anche in questo caso) che
non sia prevista da contratto.
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16/06/02 n.6
D: 6. Per
quale motivo nelle convocazioni delle assemblee condominiali
ci sono sempre due date di cui una improponibile?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
Il motivo è riconducibile alla validità
dell'assemblea di cui all'art. 1136 del codice civile; tale
norma disciplina la validità dell'assemblea e il suo
quorum minimo. L'assemblea condominiale per essere valida
deve disporre di almeno due terzi dei condomini o due terzi
del valore dell'edificio. Ma qualora in prima convocazione
i condomini presenti non fossero sufficienti a rappresentare
i due terzi, in seconda convocazione basta la presenza della
maggioranza dei condomini (il 50% + 1) o la metà del
valore dell'edificio.
Questo è il motivo per cui si opta, oramai per consolidata
abitudine, a rendere idonea direttamente la seconda convocazione
relegando alla prima data, qualcosa di improponibile.
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16/06/02 n.7
D: 7. Se l'inquilino
non effettua la manutenzione annuale della caldaia, anche
se espressamente specificato nel contratto, in caso d'incidente,
è comunque responsabile anche il proprietario?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
La manutenzione annuale della caldaia, si configura
in quegli obblighi a carico del conduttore ricompresi nella
dicitura di "piccola manutenzione" necessaria per
il mantenimento della cosa locata in buono stato.
In caso di incidente, un perito abilitato dovrebbe valutare
se l'evento disastroso è stato causato dalla cattiva
manutenzione; in questo caso il conduttore risponderà
per i danni cagionati. Ma bisogna valutare il caso in cui
l'incidente provochi danni a terzi; questi si riterranno legittimati
a chiamare in causa il proprietario dell'immobile, che potrà
comunque fare azione di rivalsa nei confronti del conduttore
negligente, ma rischierebbe quantomeno una condanna in solido
con l'inquilino.
Onde evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli ed anche
al fine di tutelare i terzi, sarebbe consigliabile inserire
nel contratto di locazione l'obbligo, a carico del conduttore,
di stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità
civile. Il locatore dovrebbe inoltre far uso, a mio parere,
di quel potere ispettivo che gli è riconosciuto sia
dalla legge che dal contratto, verificando, presso il tecnico
specializzato, o direttamente presso l'immobile locato, il
rispetto di questo adempimento così importante.
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L'esperto
risponde |
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