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30/06/02 n.1
D: 1. Ho acquistato
un appartamento con le agevolazioni per la prima casa, qualora
dovessi trasferirmi in un'altra città per lavoro potrò
acquistare casa nuovamente utilizzando nuovamente tale beneficio?
Risponde: Gianfranco Casabianca, Vice-Presidente FIMAA Bologna
Le confermo che tale possibilità viene consentita dalla
legge, ma solamente rispettando alcuni importanti aspetti.
Per ritornare in possesso dei requisiti ed avere diritto al
regime fiscale agevolato per l'acquisto della prima casa,
sarà necessario, che al momento dell'acquisto dell'ipotetico
nuovo appartamento, Lei abbia già rogitato la vendita
della vecchia casa (acquistata usufruendo dei vantaggi fiscali
cosiddetti "prima casa"). In tal modo oltre ad acquistare
con applicazione delle aliquote fiscali ridotte potrà
recuperare le imposte pagate in occasione del precedente acquisto
detraendole direttamente da quelle da pagare o inserendole
in detrazione nella prossima denuncia dei redditi a seconda
dei casi.
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30/06/02 n.2
D: 2. Sono
intenzionata a vendere il mio appartamento; non so come abbiano
fatto a saperlo, ma diverse agenzie immobiliari mi hanno contattato
offrendosi di fornirmi gratuitamente una valutazione del suo
valore di mercato. Debbo confessare che sono rimasta veramente
disorientata dalle differenze, in alcuni casi clamorose, nei
valori espressi. Come è possibile che le indicazioni
sia così diverse? Come debbo fare per sapere qual è
obbiettivamente il valore del mio appartamento?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Sono molto lieto di poter rispondere alla lettrice
in merito ad un tema che stà molto a cuore alla FIMAA.
Il mercato immobiliare, diversamente da quello finanziario,
e specialmente se parliamo di "usato" presenta offerte
spesso diverse l'una dall'altra e con caratteristiche troppo
articolate per poter essere ricondotte con certezza nell'alveo
di un "listino prezzi". Il mercato fra l'altro sta
mettendo sempre più in mostra tendenze e comportamenti
che solo seri professionisti sono in grado di interpretare
con precisione, di rapportarli poi con le caratteristiche
intrinseche ed estrinseche dell'immobile da valutare per giungere
infine ad una valutazione del valore di mercato del bene e
del suo coefficiente di commerciabilità. Le attività
intellettuali e tecniche necessarie per l'ottenimento di un
risultato serio ed affidabile sono piuttosto gravose e quindi
difficilmente compatibili con una gratuità incondizionata.
In assenza di un Agente Immobiliare di provata fiducia con
il quale sarebbe sicuramente più facile impostare un
corretto progetto di vendita, suggerisco, in una fase così
delicata come quella che precede la decisione di porre in
vendita il proprio immobile ad un determinato prezzo, di avvalersi
di operatori qualificati e referenziati meglio se iscritti
all'apposito Ruolo Periti ed Esperti in Immobili della C.C.I.A.A.
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30/06/02 n.3
D: 3. Ho acquistato
casa utilizzando, per il pagamento del prezzo, un mutuo bancario
prima casa. All'atto del rogito notarile si è verificato
una situazione a dir poco imbarazzante. Il venditore per firmare
l'atto pretendeva contestualmente un assegno circolare a saldo
del suo avere, mentre il funzionario di banca era disponibile
solo a consegnargli un mandato di pagamento della somma con
valuta del giorno del rogito, ma per lui indisponibile fino
all'avvenuto espletamento di tutte le formalità notarili
a garanzia della banca. Per fortuna grazie all'opera di convinzione
del Notaio il venditore ha accettato la situazione ed abbiamo
proceduto alla stipulazione dell'atto notarile. Mi sono domandato
successivamente e lo domando anche a Lei, se la posizione
assunta dal venditore fosse legittima e chi avrebbe risposto
dei danni che una mancata stipulazione avrebbe potuto generare.
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Indubbiamente la pretesa del venditore di essere saldato
alla firma dell'atto notarile di vendita era assolutamente
legittima. Con la firma dell'atto di vendita e della conseguente
quietanza, la proprietà dell'immobile passa all'acquirente,
Lei capisce che non sarebbe per niente equo che la somma corrispondente
non fosse a disposizione di chi ha venduto il bene il quale
magari ne potrebbe avere la necessità per effettuare
a sua volta un altro pagamento. Casi del genere succedevano
con una certa frequenza in passato e davano talvolta luogo
a scenette al limite della comicità, oggi accade molto
meno, ma bisogna fare comunque attenzione in fase di progettazione
dell'accordo economico/contrattuale oltre ad altri aspetti
più appariscenti anche alla necessità di far
combaciare le modalità con i tempi dei pagamenti. Non
so se la gestione della Sua compravendita sia stata effettuata
con ausilio o meno di un Agente Immobiliare; nel secondo caso
un professionista preparato, che conosce benissimo i meccanismi
di accensione ed erogazione di un mutuo bancario, l'avrebbe
sicuramente consigliata di richiedere alla Banca all'atto
della domanda di finanziamento che le somme venissero erogate
e quindi rese disponibili per il venditore, contestualmente
alla stipulazione dell'atto di mutuo.
In mancanza di elementi diversi se la situazione riportata
avesse ingenerato un danno, pur comprendendo la Sua buona
fede, il responsabile sarebbe stato Lei che, nella Sua qualità
di contraente, non era stato abbastanza diligente da mettersi
in condizione di adempiere alle obbligazioni contrattuali
nei confronti del venditore.
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30/06/02 n.4
D: 4. Sto
acquistando un appartamento da rimodernare costruito nel 1964
e ho sentito pareri discordi sulla necessità, per la
validità della compravendita, dell'esistenza di idonea
certificazione di conformità degli impianti. Vorrei
sapere come stanno le cose.
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Effettivamente esiste un po' di confusione in materia.
Fermo restando che la tendenza generale è giustamente
quella di regolarizzare e rendere sempre più sicuro,
in linea con le direttive europee, il nostro patrimonio immobiliare,
bisogna distinguere le varie situazioni. Nel caso di specie
parliamo di un appartamento del 1964 da rimodernare è
evidente che non può essere un elemento essenziale
per la validità la compravendita la dotazione di un
certificato di conformità degli impianti, diversamente
sarebbero compravendibili solo gli appartamenti messi a norma.
Sono numerose al contrario le compravendite aventi per oggetto
appartamenti da ristrutturare. Ovviamente gli obblighi di
messa a norma degli impianti subentrano, al pari di quelli
legati all'osservanza delle normative urbanistiche ed igienico
sanitarie, nel momento in cui la ristrutturazione più
o meno pesante avrà luogo.
E' sempre più frequente invece per gli immobili di
nuova costruzione, la consuetudine di inserire nell'atto di
compravendita, l'impegno del venditore a produrre nel più
breve tempo possibile il cosiddetto certificato di autorizzazione
all'uso dell'alloggio (che conferma l'avvenuto rispetto di
tutte le normative).
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L'esperto
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