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03/11/02 n.1
D: 1. Ho
acquistato un ufficio nel 2001 beneficiando dei vantaggi
fiscali offerti dalla Legge Tremonti. Oggi l'ufficio è diventato
insufficiente per le esigenze della mia attività ed
avrei la necessità di acquistarne uno più grande.
Posso vendere quello acquistato nel precedente esercizio
per acquistarne un altro utilizzando nuovamente la Legge
Tremonti?
Risponde: Dr.ssa Sabrina Marzaduri Uff. Fiscale CEDASCOM Spa
La Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, all'articolo
4, comma 6, dispone espressamente la revoca dell'incentivo
fiscale qualora il "bene agevolato", nel caso
in questione un'immobile, sia ceduto a terzi o destinato
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
entro il quinto periodo di imposta successivo all'acquisto.
La Circolare Ministeriale n. 90/E del 17 ottobre 2001 chiarisce
il meccanismo operativo di detta revoca, precisando che il
reddito imponibile relativo all'esercizio in cui si
verifica la cessione a terzi o, la destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa del bene agevolato,
deve essere aumentato in misura pari al corrispettivo o al
valore normale del bene ceduto o assegnato fino a concorrenza,
per la parte ad esso proporzionalmente riferibile, della
variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato
realizzato l'investimento.
In una successiva Circolare Ministeriale la n. 4 del 18 gennaio
2002 è stato precisato che "si esclude che possa
assumere rilevanza il rimpiazzo dei beni ceduti attraverso
l'acquisto di beni oggettivamente agevolabili operato
nel medesimo periodo, in quanto non espressamente previsto
dalla Legge". Essendo, pertanto, esclusa la possibilità di
compensare il disinvestimento con ulteriori reinvestimenti
effettuati nel medesimo periodo di imposta, si ritiene di
poter affermare che l'acquisto di un nuovo bene potenzialmente
agevolabile concorrerà, qualora ne ricorrano i presupposti
normativi, a formare investimento agevolabile per l'anno
in corso secondo le modalità previste dalla Legge.
Ad ulteriore chiarimento si segnala che ad oggi l'agevolazione
Tremonti non è stata inserita nella Finanziaria 2003.
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03/11/02 n.2
D: 2. Nel giugno
del corrente anno, ho sottoscritto un contratto preliminare
di acquisto di un appartamento. Contestualmente alla sottoscrizione
del preliminare ho versato una cospicua somma a titolo
di caparra confirmatoria, con impegno di versare il saldo
del prezzo al momento del rogito notarile previsto per
la metà del mese di settembre. Qualche giorno prima
della data fissata per la formalizzazione dell'atto
di compravendita dinanzi al notaio, il promittente venditore
mi ha comunicato di non intendere più procedere
alla vendita per ragioni di natura personale, mostrandosi
disponibile alla restituzione della caparra confirmatoria.
Mi chiedo se, al di là della richiesta di risarcimento
danni che ritengo di poter avanzare, esista un modo per
obbligare il promittente venditore a concludere il contratto.
Risponde: Avv. Amerigo Penta
In tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre,
quindi anche nell'ipotesi di contratto preliminare,
e l'obbligato si renda inadempiente, è possibile
ricorrere al rimedio previsto dall'art. 2932 c.c.-
noto come "esecuzione in forma specifica". Con
detto rimedio la parte adempiente può ottenere una
sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non
concluso e divenire quindi proprietaria anche contro la volontà dell'altra
parte. Ritengo che vada anche segnalata la possibilità di
rendere il bene oggetto del preliminare addirittura indisponibile:
la parte che agisce per l'esecuzione specifica può provvedere
infatti a trascrivere la propria domanda giudiziale in modo
tale che la sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione
in forma specifica abbia, nei confronti dei terzi, effetto
retroattivo alla data di trascrizione.
Nel caso di specie ritengo, pertanto, che Lei possa senz'altro
convenire in giudizio il promittente venditore inadempiente,
trascrivendo la domanda giudiziale, ed ottenere l'emissione
di una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo.
Stante poi l'accordo secondo il quale Lei avrebbe dovuto
versare il saldo del prezzo solo al momento della stipulazione
del contratto definitivo, non Le verrà richiesto di
corrispondere la residua somma nel corso del giudizio ma
soltanto alla fine del medesimo, quale condizione per il
verificarsi dell'effetto traslativo del diritto di
proprietà derivante dalla pronuncia.
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03/11/02 n.3
D: 3. Circa
quattro anni fa abbiamo acquistato una villetta direttamente
dall'impresa costruttrice. L'inverno scorso e,
per l'esattezza, nel mese di gennaio, si sono verificate
delle pesanti infiltrazioni di acqua piovana attraverso il
tetto. Abbiamo provveduto a comunicare, seppur verbalmente,
l'accaduto all'impresa, ma questa non ha mai
eseguito alcun tipo di intervento. Nel frattempo, in occasione
delle piogge, le infiltrazioni sono aumentate notevolmente,
con conseguente comparsa di macchie di umidità sulle
pareti e caduta dell'intonaco, tanto da rendere praticamente
inagibile una delle stanze ed, in particolare, la camera
da letto. Secondo un perito da noi interpellato le infiltrazioni
sarebbero dovute a carenze della impermeabilizzazione quindi
a vizi costruttivi. Verso la metà del mese di febbraio
abbiamo pertanto provveduto, questa volta a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a richiedere all'impresa
un intervento tempestivo, avvertendola che in caso di sua
inerzia avremmo agito legalmente. L'impresa ci ha risposto
sostenendo di non essere più tenuta a rispondere dei
danni denunciati, essendo decorsi ormai più di due
anni dalla consegna dell'immobile. È giusto
quanto sostenuto dall'impresa, soprattutto in considerazione
della gravità dei vizi?
Risponde: Avv. Amerigo Penta
Ritengo che le ragioni addotte dall'impresa
costruttrice siano da rigettare: l'impresa, infatti,
a tutt'oggi continua ad essere responsabile nei Vostri
confronti proprio in considerazione della natura e della
rilevanza dei vizi riscontrati. Secondo un recente orientamento
della giurisprudenza, le infiltrazioni che, come nel caso
di specie, vanno ad incidere sulla struttura e funzionalità dell'immobile,
menomandone apprezzabilmente il godimento, possono qualificarsi
come gravi difetti, relativamente ai quali il costruttore-venditore,
ai sensi dell'art. 1669 c.c., rimane responsabile nei
confronti degli acquirenti per dieci anni, purché la
denuncia dei vizi, a pena di decadenza, sia fatta entro un
anno dalla scoperta e l'azione per il risarcimento,
a pena di prescrizione, sia promossa entro un anno dalla
denuncia. Pertanto, nel caso in esame, considerata la data
di acquisto del vostro immobile e, soprattutto, la tempestività della
vostra denuncia dei vizi, potete ancora far valere la responsabilità dell'impresa,
fermo restando che, per evitare la prescrizione, dovrete
promuovere l'azione giudiziale entro un anno dalla
Vostra raccomandata di denuncia dei vizi, inviata all'impresa.
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L'esperto
risponde |
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