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08/12/02 n.1
D: 1. Grezie
per la rubrica, desidero sapere se nel condominio dove abito,
pur possedendo l'appartamento di 140 metri quadri, mi è possibile
sottrarmi in parte alle spese eccessive di ogni voce:(pulizie
scale e luce, che gli altri condomini spreconi, vogliono
in eccesso), riscaldamento soffocante, che anche se spengo
i termosifoni, devo ugualmente pagare gli sprechi di tutti,
perché il riscaldamento è centralizzato; io
ho molti millesimi, ma siamo in pochi in questa proprietà e
per me tredici milioni l'anno, se pur incluso il riscaldamento, è spesa
eccessiva. In più, ogni mese a questa
spesa fissa, va sommandosi altro, perché i signori...pensano
quale spesa straordinaria e inutile possono inventarsi ...avendo
pochi pensieri e molto danaro da buttare...so
di una legge che viene in soccorso ai condomini che vogliono
sottrarsi a tali esuberi di spesa...chiedo se potete darmi
delucidazioni in proposito. Desidererei che la risposta fosse
delucidante anche per il riscaldamento che questi forsennati
vogliono sempre più alto, senza pensare, che lo dico
da vent'anni...che il calore inquina costa, ammala e invecchia...grazie
molto.
Risponde: Avv. Arianna Russo
La norma cui Lei si riferisce è probabilmente l'art.
1121 del codice civile: detta previsione civilistica consente
al singolo condomino di sottrarsi alla partecipazione alle
spese relative ad innovazioni voluttuarie, quindi prive di
utilità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, nonché gravose ovvero caratterizzate
da una notevole onerosità. Pertanto, qualora nel condominio
ove vive si intendessero apportare delle innovazioni particolarmente
onerose ed aventi oggettivamente natura voluttuaria, Lei
potrebbe legittimamente sottrarsi alla partecipazione delle
relative spese ai sensi del citato articolo.
Diverso è il caso invece delle spese inerenti ai servizi
indispensabili per il godimento delle cose comuni e di quelle
proprie, come il riscaldamento e la pulizia delle scale;
a queste infatti il singolo condomino non può sottrarsi
dovendo necessariamente contribuire, sempre ovviamente che
l'erogazione di detti servizi avvenga nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento condominiale e le relative
spese siano ripartite secondo i criteri legittimamente adottati
nel condominio. Né d'altra parte il singolo
può richiedere ed ottenere l'adozione di una
diversa modalità d'uso del servizio o di un
nuovo criterio di ripartizione delle spese, trattandosi di
interventi per i quali occorre necessariamente il consenso
unanime di tutti i condomini.
Per quanto concerne il servizio di riscaldamento, ritengo
tuttavia che vada segnalata la possibilità per il
singolo condomino di rinunciare al riscaldamento condominiale
mediante il distacco del proprio impianto da quello centralizzato
purché dimostri che, dal suo operato, non derivano
né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire
dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli
della regolare erogazione del servizio, sempre se il regolamento
condominiale non lo vieti espressamente.
Con particolare riferimento alle spese di pulizia scale ritengo
opportuno far presente infine che, per costante giurisprudenza,
i condomini sono tenuti a contribuire, non già in
base ai valori millesimali di comproprietà, ma in
base all'uso che ciascuno di essi può fare delle
parti comuni in questione (le scale), secondo il criterio
fissato dall'art. 1123, 2° comma, fatta salva sempre
ogni diversa convenzione.
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