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08/12/02 n.1

D: 1. Grezie per la rubrica, desidero sapere se nel condominio dove abito, pur possedendo l'appartamento di 140 metri quadri, mi è possibile sottrarmi in parte alle spese eccessive di ogni voce:(pulizie scale e luce, che gli altri condomini spreconi, vogliono in eccesso), riscaldamento soffocante, che anche se spengo i termosifoni, devo ugualmente pagare gli sprechi di tutti, perché il riscaldamento è centralizzato; io ho molti millesimi, ma siamo in pochi in questa proprietà e per me tredici milioni l'anno, se pur incluso il riscaldamento, è spesa eccessiva. In più, ogni mese a questa spesa fissa, va sommandosi altro, perché i signori...pensano quale spesa straordinaria e inutile possono inventarsi ...avendo pochi pensieri e molto danaro da buttare...so di una legge che viene in soccorso ai condomini che vogliono sottrarsi a tali esuberi di spesa...chiedo se potete darmi delucidazioni in proposito. Desidererei che la risposta fosse delucidante anche per il riscaldamento che questi forsennati vogliono sempre più alto, senza pensare, che lo dico da vent'anni...che il calore inquina costa, ammala e invecchia...grazie molto.

Risponde: Avv. Arianna Russo
La norma cui Lei si riferisce è probabilmente l'art. 1121 del codice civile: detta previsione civilistica consente al singolo condomino di sottrarsi alla partecipazione alle spese relative ad innovazioni voluttuarie, quindi prive di utilità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, nonché gravose ovvero caratterizzate da una notevole onerosità. Pertanto, qualora nel condominio ove vive si intendessero apportare delle innovazioni particolarmente onerose ed aventi oggettivamente natura voluttuaria, Lei potrebbe legittimamente sottrarsi alla partecipazione delle relative spese ai sensi del citato articolo.
Diverso è il caso invece delle spese inerenti ai servizi indispensabili per il godimento delle cose comuni e di quelle proprie, come il riscaldamento e la pulizia delle scale; a queste infatti il singolo condomino non può sottrarsi dovendo necessariamente contribuire, sempre ovviamente che l'erogazione di detti servizi avvenga nel rispetto di quanto previsto dal regolamento condominiale e le relative spese siano ripartite secondo i criteri legittimamente adottati nel condominio. Né d'altra parte il singolo può richiedere ed ottenere l'adozione di una diversa modalità d'uso del servizio o di un nuovo criterio di ripartizione delle spese, trattandosi di interventi per i quali occorre necessariamente il consenso unanime di tutti i condomini.
Per quanto concerne il servizio di riscaldamento, ritengo tuttavia che vada segnalata la possibilità per il singolo condomino di rinunciare al riscaldamento condominiale mediante il distacco del proprio impianto da quello centralizzato purché dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio, sempre se il regolamento condominiale non lo vieti espressamente.
Con particolare riferimento alle spese di pulizia scale ritengo opportuno far presente infine che, per costante giurisprudenza, i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni in questione (le scale), secondo il criterio fissato dall'art. 1123, 2° comma, fatta salva sempre ogni diversa convenzione.

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