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08/12/02 n.2

D: 2. Nel mio condominio, il proprietario dell'appartamento al piano terreno ha creato nuove aperture nel muro comune, anche se di fatto accedono alla sua sola proprietà immobiliare. I lavori eseguiti sono stati regolarmente autorizzati, ma a mio parere il vicino ha abusato arbitrariamente di una parte comune e questo, secondo me non poteva farlo. Cosa ne pensate?

Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
Il caso posto dal lettore è sull'uso della cosa comune disciplinato nel codice civile all'art. 1102; praticamente ogni condomino può disporre delle cosa comune purché non leda il diritto degli altri partecipanti. Può altresì modificarla, solo a sue spese e se le modifiche sono atte al miglior utilizzo della cosa.
Anche la Suprema Corte di Cassazione si è espressa recentemente al riguardo, legittimando le modifiche sulle cosa comune (nel caso si trattava proprio di aperture sul muro comune per facilitare l'accesso alla proprietà); è opportuno precisare però, che tale diritto incontra dei limiti, quali non pregiudicare la statica e il decoro architettonico del fabbricato e, come detto in precedenza, non ledere i diritti degli altri condomini.
Quindi se gli interventi edilizi di apertura effettuati a proprie spese dal vicino, debitamente autorizzate dalle competenti autorità, non influiscono sull'estetica dell'edificio, non ledono i diritti degli altri condomini sull'utilizzo e anche sulla sicurezza del fabbricato, si tratta di opere perfettamente legittime. In caso contrario, anche di violazione di uno solo dei limiti menzionati, sarà possibile agire giudizialmente contro il vicino.

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