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08/12/02 n.2
D: 2. Nel
mio condominio, il proprietario dell'appartamento al
piano terreno ha creato nuove aperture nel muro comune, anche
se di fatto accedono alla sua sola proprietà immobiliare.
I lavori eseguiti sono stati regolarmente autorizzati, ma
a mio parere il vicino ha abusato arbitrariamente di una
parte comune e questo, secondo me non poteva farlo. Cosa
ne pensate?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
Il caso posto dal lettore è sull'uso della cosa
comune disciplinato nel codice civile all'art. 1102;
praticamente ogni condomino può disporre delle cosa
comune purché non leda il diritto degli altri partecipanti.
Può altresì modificarla, solo a sue spese e
se le modifiche sono atte al miglior utilizzo della cosa.
Anche la Suprema Corte di Cassazione si è espressa
recentemente al riguardo, legittimando le modifiche sulle
cosa comune (nel caso si trattava proprio di aperture sul
muro comune per facilitare l'accesso alla proprietà); è opportuno
precisare però, che tale diritto incontra dei limiti,
quali non pregiudicare la statica e il decoro architettonico
del fabbricato e, come detto in precedenza, non ledere i
diritti degli altri condomini.
Quindi se gli interventi edilizi di apertura effettuati a
proprie spese dal vicino, debitamente autorizzate dalle competenti
autorità, non influiscono sull'estetica dell'edificio,
non ledono i diritti degli altri condomini sull'utilizzo
e anche sulla sicurezza del fabbricato, si tratta di opere
perfettamente legittime. In caso contrario, anche di violazione
di uno solo dei limiti menzionati, sarà possibile
agire giudizialmente contro il vicino.
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