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26/01/03 n.2
D: 2. Sto
trattando l'acquisto di un appartamento più grande
di quello attualmente di mia proprietà. Per poter
raggiungere la somma necessaria all'acquisto ho la
necessità di mettere in vendita il mio appartamento
ed avrei pensato di incaricare lo stesso agente immobiliare
che mi ha assistito nell'acquisto. Ricordo di aver
sentito dire che in caso di permuta le provvigioni del mediatore
debbano venire corrisposte una sola volta e calcolate sul
valore maggiore fra i beni oggetto della permuta. È vero?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Il Suo quesito mi offre lo spunto per fare chiarezza sul
tema della permuta nella compravendita immobiliare. Per meglio
inquadrare la situazione è necessario chiarire che
il termine "permuta" prevede che due parti,
proprietarie di due o più immobili, decidano di concludere
un affare in base al quale avvenga uno scambio di beni con
un eventuale
conguaglio in denaro.
Il caso di specie, nella realtà non
molto frequente, offre notevoli vantaggi fiscali. Il mediatore
che avesse fatto concludere tale affare avrebbe diritto,
in base alla raccolta provinciale degli usi della C.C.I.A.A.
di Bologna, di percepire da ciascuna delle parti una provvigione
calcolata sul bene di maggior valore.
Il caso evidenziato
dal lettore al contrario non può essere considerato
una permuta. Il lettore infatti acquista un bene da un soggetto
e si appresta a vendere il proprio ad un altro soggetto.
Il mediatore si troverà quindi a dover promuovere
il suo immobile sul mercato con tutte le risorse necessarie
(spese vive e lavoro).
In conclusione ritengo che le provvigioni
per la vendita di casa sua siano dovute al mediatore, ma
che la richiesta di un occhio di riguardo nella determinazione
dell'entità di tali provvigioni potrebbe facilmente
venire recepita.
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