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26/01/03 n.3
D: 3. Siamo
in quattro proprietari di distinti lotti di terreno fra di
loro contigui. Abbiamo deciso di procedere alla edificazione
di un complesso immobiliare con quattro villette, una per
ciascuno, così da dividere tra loro le spese di costruzione.
Successivamente uno dei proprietari ha deciso di vendere
la propria villetta. Il tecnico incaricato dal promissario
acquirente di eseguire gli opportuni rilievi, si è però accorto
che l'autorimessa di pertinenza della villetta promessa in
vendita, edificata nel sotterraneo, sconfina nel sottosuolo
del terreno di proprietà del confinante e così anche
le autorimesse di pertinenza delle villette vicine. Quali
gli opportuni accorgimenti per sanare la situazione irregolare
sopra prospettata?
Risponde: Antonio Malaguti notaio in Bologna
Per il principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c.,
qualunque costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene
al proprietario di questo, salvo che risulti diversamente
dal titolo.
Dall'operatività del principio suddetto consegue che
ciascuna autorimessa è pro-quota di spettanza del
proprietario del suolo sotto cui insiste.
Per risolvere la situazione prospettata è necessario
incaricare un geometra per l'opportuno frazionamento catastale
del mappale che identifica ciascuna autorimessa, in due porzioni
corrispondenti alle diverse proprietà.
Si procede poi alla permuta, cioè allo scambio, tra
i diversi proprietari del diritto di proprietà superficiaria
relativo alla quota di autorimessa che sconfina nel sottosuolo
del vicino.
In tal modo si ottiene di creare un titolo idoneo ad impedire
l'operatività dell'accessione relativamente a quella
porzione di autorimessa che sconfina nel sottosuolo altrui.
Il diritto di superficie, regolato all'art. 952 e ss. c.c.,
infatti, consiste nel diritto di fare e mantenere costruzioni
al di sotto del suolo altrui.
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