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23/02/03 n.1
D: 1. Nel
mio condominio sono stati realizzati dei lavori di manutenzione
straordinaria.
A conclusione dei lavori l'Amministratore sottoporrà al
condominio, per l'approvazione, il consuntivo che riporta
due voci che sorprendono:
- Importo lavori in economia- (oltre 9.000
€)
- Coordinatore
alla sicurezza e piano operativo. (4.528,80 €)
Per questa
seconda voce nel contratto d'appalto all'art.10 si legge: "con
riferimento al DL 494/96 e successive modifiche, trattandosi
di lavorazioni inferiori ai 200
uomini/giorno e non rientrando nei rischi di cui allegato
2 del DL 494
e successive modifiche non risulta necessaria la nomina
del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
e di
esecuzione."
Sono obbligato ad approvare questa voce in fase di approvazione
del consuntivo?
Per i lavori in economia, se sono da pagare, quale documentazione
deve esibire l'amministratore?
Ringrazio per la Vostra cortese attenzione e resto nell'attesa
di vostri suggerimenti. Risponde: Avv. Amerigo Penta
In considerazione delle previsioni contrattuali e dando per
assunto la non obbligatorietà ex lege della
nomina di un Coordinatore della Sicurezza nel caso di specie,
occorre
verificare i poteri conferiti all'amministratore dal
regolamento condominiale e, verbalmente o per delibera, dall'assemblea
condominiale.
Infatti, solo dopo aver accertato la mancanza dei poteri
in capo all'amministratore, nonché l'assenza
di prescrizioni di legge e regolamenti comunali che abbiano
obbligato l'amministratore a prevedere la figura del
Coordinatore della Sicurezza non prevista al momento della
stipula del contratto di appalto, si potrà verificare
la legittimità dei provvedimenti assunti dall'amministratore
e quindi la possibilità di impugnare i provvedimenti
assunti ex art. 1133 c.c.
Analogo discorso vale per i lavori in economia, intendendosi
per tali, i piccoli interventi di manutenzione che l'amministratore,
in virtù di una prassi in genere esistente nei rapporti
tra amministratore e assemblea, può decidere senza
previa autorizzazione della stessa. Anche in questo caso
occorrerà dunque verificare i poteri conferiti all'amministratore
dal regolamento condominiale, e verbalmente o per delibera,
dall'assemblea condominiale. Accertata la sussistenza
dei poteri in capo all'amministratore, questi sarà comunque
tenuto a rendere conto all'assemblea del suo operato.
Agendo infatti in qualità di mandatario dell'assemblea,
in sede di approvazione del consuntivo, l'amministratore
dovrà presentare tutta la documentazione relativa
ai suddetti lavori che giustifichi la necessità degli
stessi. In caso di approvazione del consuntivo, ove si ritenga
che tali spese non siano sufficientemente documentate e giustificate,
si potrà impugnare la delibera assembleare di approvazione.
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