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23/02/03 n.2
D: 2. Abito
in un complesso residenziale con cortile e parti comuni amministrate
da un amministratore, il quale non convoca assemblea dal
Dicembre 2000.
Data una pregressa e mai sopita litigiosità, vorrei
sapere se l'amministratore possa ritenersi decaduto per il
fatto di non avere convocato assemblea per così lungo
tempo. Nel caso sia ancora in carica, vorrei sapere se un
condomino o una parte dei condomini può richiedere
le dimissioni dell'amministratore o se deve essere l'assemblea
a decidere in proposito.
Infine si devono pagare le eventuali spese (compreso il compenso)
fino ad oggi.
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
I doveri dell'amministratore sono elencati dagli artt.
1129 e seguenti del codice civile; nella fattispecie in esame
sembra che l'amministratore non abbia reso neppure
conto della sua gestione negli ultimi due anni. In questo
caso, per il penultimo comma dell'art. 1131 può essere
revocato dall'Autorità Giudiziaria su ricorso
anche di un solo condomino. Può essere inoltre revocato
qualora vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità,
supportati, come nel Suo caso, anche dal fatto che la mancata
convocazione assembleare comporta l'assenza dell'approvazione
del rendiconto annuale. Per quanto siano costanti e regolari,
le spese condominiali debbono sempre essere approvate e questo
anche per ottenere la necessaria autorizzazione del condominio
all'impiego del residuo attivo di gestione.
Si potrebbe anche valutare la possibilità di una convocazione
dell'assemblea su iniziativa di una parte di condomini;
per la sua legittimità basterà convocare regolarmente
tutti gli aventi diritto e che siano presenti, per discutere
della revoca dell'amministratore, i condomini in rappresentanza
almeno della metà del valore dell'edificio;
la relativa delibera verrà presa a maggioranza semplice.
Per quanto riguarda le spese e l'eventuale compenso,
se viene privilegiata la via giudiziaria, si potrà chiedere
al giudice di esprimersi anche su questo punto; se invece
si segue la strada dell'assemblea, si convocherà l'amministratore
per sentire le sue eventuali pretese di compenso relativamente
al lavoro svolto e deliberare se accettarle o meno.
Dal punto di vista giuridico, il compenso dell'amministratore
deve essere rapportato al lavoro eseguito per cui, in caso
di disaccordo, si dovrà richiedere al giudice di esprimersi
in materia.
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