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23/03/03 n.1
D: 1. È
corretto che il mediatore richieda il pagamento della mediazione
all'atto
del compromesso senza attendere il buon esito del rogito?
E qualora l'affare non si potesse concludere per problemi
legati al venditore, l'acquirente deve comunque corrispondere
la percentuale pattuita con il mediatore?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
L'art. 1755 del C.C. sancisce che il diritto del mediatore
alla provvigione nasce nel momento in cui l'affare è stato
concluso per effetto del suo intervento. La giurisprudenza è concorde
nell'identificare la conclusione dell'affare
con la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita
o compromesso. Quello è pertanto il momento, anche
fiscalmente (perchè per il mediatore vige il principio
della "competenza fiscale"), in cui matura il
diritto alla provvigione. Con la sottoscrizione di tale contratto
obbligatorio infatti le parti mettono per iscritto il contenuto
degli accordi raggiunti con l'assistenza del mediatore,
impegnandosi reciprocamente a fornire le prestazioni necessarie
per la conclusione formale della vendita. È evidente
che il mediatore, che ha favorito la conclusione dell'affare,
da quel momento in poi non può incidere sulla volontà delle
parti di adempiere a tutte le obbligazioni assunte con la
firma del compromesso. È da escludere quindi che il
diritto alla provvigione abbia una relazione con il buon
esito del rogito. A prescindere da quanto detto in precedenza
molti mediatori seguono le parti, svolgendo una funzione
di coordinamento e di raccordo, favorendo in tal modo la
normale conclusione del rogito. Merita di essere infine menzionato
il caso di compromesso condizionato al verificarsi di un
determinato evento. L'art. 1757 C.C. precisa a tal
proposito che in caso di condizione sospensiva il diritto
alla provvigione matura col verificarsi della condizione,
mentre in caso di condizione risolutiva il diritto alla provvigione
esiste indipendentemente dal verificarsi della condizione.
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