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23/03/03 n.3
D: 3. Sono
divenuto uno degli eredi proprietari di un immobile ad uso
non abitativo, oggetto di un contratto di locazione risalente
al 1975, stipulato tra il de cuius e una persona fisica.
Poiché avrei piacere di liberare l'immobile
dal vincolo contrattuale, mi chiedo se posso agire autonomamente
in giudizio per ottenere lo sfratto del conduttore. Sono
a conoscenza inoltre di prove documentali attestanti che,
tra gli anni 1994/1997, erano in piedi delle trattative per
definire un nuovo contratto di locazione dello stesso immobile
con un conduttore diverso da quello precedente: una Associazione.
Tale nuovo contratto non è mai stato formalizzato
tuttavia, il conduttore-Associazione ha effettuato il pagamento
di un nuovo canone annuo, maggiore del precedente, a partire
dall'anno 1997 e regolarmente tutti gli anni fino ad
ora. Nonostante questi avvenimenti, posso ritenere il contratto
di locazione risalente al 1974 ancora valido?
Risponde: Dr.sa
Sara Palmosi Studio legale Avv.Amerigo Penta
Innanzitutto, per quanto attiene il primo aspetto, premetto
che, in tutti i casi in cui itervenga successione ereditaria,
affinché un soggetto possa qualificarsi "erede
del de cuius", è necessaria da parte di quest'ultimo
l'accettazione dell'eredità ex art. 459
c.c., con la quale acquista la legittimazione a subentrarne
nei diritti. Tuttavia l'aspetto rilevante nel caso
di specie è il fatto che, assunto che sia intervenuta
accettazione dell'eredità, Lei afferma esplicitamente
di essere uno degli eredi ma non l'unico erede. Secondo
costante e consolidata giurisprudenza, nel caso in cui gli
eredi del de cuius siano più di uno, ricorre una situazione
di litisconsorzio necessario processuale, che richiede la
partecipazione alla causa di tutti gli eredi (una per tutte,
Cass. 12.07.2001, n. 9418). Nel caso di specie ritengo pertanto
che l'intimazione di sfratto con contestuale citazione
per la convalida finalizzato a liberare l'immobile,
debba essere promosso da tutti gli eredi a pena di nullità per
carenza di legittimazione attiva.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, stando alla Sua descrizione
dei fatti intervenuti, ritengo che il precedente contratto
di locazione del '74 non sia più valido in quanto
novato. Per poter parlare di novazione, il Codice Civile
(art. 1230) impone che la nuova obbligazione sia incompatibile
con l'obbligazione originaria e che la volontà di
estinguere l'obbligazione precedente risulti in modo
non equivoco. Secondo un ormai consolidato orientamento della
Cassazione, in particolar modo nei rapporti locatizi, si
ha novazione anche con la sola modifica della durata o dell'ammontare
dei singoli canoni (Cass. 13.09.1996, n. 8264). Nel caso
di specie, Lei afferma l'esistenza di trattative contrattuali
aventi ad oggetto la stipula di un contratto di locazione
con un nuovo soggetto conduttore, e con un canone di ammontare
diverso rispetto al precedente contratto, canone che è stato
pagato regolarmente dal nuovo conduttore e accettato dal
locatore, a partire dal 1997. Ritengo di poter riscontrare
in tali fatti un inequivoco animus novandi del locatore che
si concretizza nella presenza degli elementi richiesti dall'ordinamento
per la novazione, quali un nuovo canone nonché un
nuovo conduttore. Pertanto ritengo essere intervenuto un
nuovo rapporto di locazione tra il locatore e l'Associazione,
che si è concretizzato con il pagamento del primo
nuovo canone nel 1997, il quale, novando il precedente contratto
del '74, ne prende il posto.
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