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06/04/03 n.1
D: 1. Cinque
anni fa acquistai un appartamento che alcuni mesi fa ho promesso
in vendita con la sottoscrizione di un contratto preliminare.
Quindici giorni prima della data stabilita per il rogito
definitivo di vendita l'acquirente mi ha comunicato
di aver scoperto che l'appartamento presenta delle
irregolarità urbanistiche che non sono state condonate
e che pertanto non intende procedere alla conclusione dell'acquisto.
Due sono le domande che le rivolgo. Premesso che io ero completamente
ignara di tutto, come è possibile che nel momento
del mio acquisto il notaio non abbia evidenziato il problema?
La costruzione del condominio di cui fa parte l'appartamento
risale al 1963, è obbligatoria comunque l'abitabilità per
la commerciabilità del bene ?
Risponde: Roberto Maccaferri, presidente FIMAA Bologna
Dalle sue affermazioni deduco che al momento della sottoscrizione
del contratto preliminare di vendita lei fosse ancora allo
scuro delle anomalie urbanistiche e che lo abbia appreso
dal suo acquirente. Pertanto il suo acquirente ha indubbiamente
tutte le ragioni, di fronte ad una situazione che di fatto
modifica le caratteristiche a lui note del bene che intende
acquistare, di pretendere che gli venga ceduto un bene urbanisticamente
regolare. Non conoscendo la natura dell'abuso, posso
dirle che gli scenari che si possono presentare sono due.
Se si tratta di un abuso sanabile con il pagamento di una
sanzione il problema è solamente economico, occorrerà incaricare
un tecnico che a tempo di record si occupi di ottenere, previo
pagamento dell'oblazione, le idonee autorizzazioni
. Il problema sarebbe molto più complesso se si trattasse
di un abuso non sanabile perchè in questo caso, a
mio parere, l'acquirente potrebbe non ritenere più di
suo interesse il bene in oggetto. Un immobile gravato da
una condizione di abusività come quella ipotizzata
infatti oltre ad essere minacciato da provvedimenti sanzionatori
da parte dell'autorità preposta, che possono
comportare perfino la demolizione, non potrà mai venire
legittimamente modificato e ciò rappresenta una pesantissima
limitazione. Il notaio che ha rogitato il suo acquisto non
poteva accorgersi dell'irregolarità perchè,
contrariamente a quanto si possa pensare, non rientra nei
suoi compiti effettuare verifiche tecniche; il compito del
notaio è di garantire che la compravendita sia valida
ed abbia un contenuto formale ineccepibile, raccoglie a tale
scopo la dichiarazione di regolarità, che si presume
veritiera fino a prova contraria, delle parti senza poterle
verificare. Per concludere, il fatto che il bene sia stato
edificato in data anteriore al 1967 lo rende commerciabile,
anche se abusivo, ma bisogna che questo aspetto venga preventivamente
conosciuto ed accettato dall'acquirente; per la commerciabilità degli
immobili edificati in data successiva al 1967 occorre quale
requisito essenziale la certificazione della loro regolarità urbanistica.
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