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06/04/03 n.2
D: 2. In
una causa di separazione fra coniugi, in caso di assegnazione
del godimento dell'appartamento comune alla moglie ed al
figlio minore, chi deve pagare le spese condominiali ordinarie,
e quelle straordinarie?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
Anzitutto non ci è dato di sapere se la separazione
intercorsa è consensuale o giudiziale; per completezza
risponderemo per tutte e due le ipotesi.
Nel caso di una separazione consensuale, trattandosi di accordi
tra i due coniugi, ogni condizione viene concordata espressamente
senza basarsi su regole codificate; per cui un'assegnazione
della casa coniugale decisa di comune accordo, conterrà anche
la regolamentazione dei criteri di ripartizione in materia
di spese condominiali.
Diverso il discorso in caso di separazione giudiziale, in
questo caso la decisione è lasciata al giudice. È
interessante, per il caso in questione, rilevare che diversa
giurisprudenza
(Tribunale Roma del 28-9-1979, Cassazione 3-6-1994, n.5374)
ha affermato il principio secondo cui le spese condominiali
ordinarie sono poste a carico del coniuge a cui è stato
assegnato l'appartamento. Per quanto riguarda le spese
straordinarie, essendo poste in carico al proprietario, questi
ne risponderà personalmente per la sua quota di proprietà.
Nel caso di specie, dal tenore del quesito, si potrebbe ipotizzare
che l'appartamento in questione fosse in comunione
tra i coniugi, per cui il coniuge che è stato costretto
a lasciare l'immobile, risponderà solo per le
spese straordinarie e solo per la sua quota (50%).
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