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11/05/03 n.1
D: 1. Sono
proprietario di un'abitazione; il mutuo agevolato (prima
casa) scadrà alla fine del 2004. Volendo acquistare
un altro immobile (con o senza mutuo) perderei la possibilità dell'agevolazione
in atto per il mutuo precedente? Oppure: devo (e/o posso)
estinguere anticipatamente il mutuo prima di fare l'altro
acquisto?
Risponde: Paolo Magnani, notaio in Bologna
L'agevolazione fiscale prevista dall'art.13-bis
del D.P.R.917/86 Testo Unico delle imposte sui redditi, consente
a chi stipula mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti
per l'acquisto di unità immobiliare da adibire
ad abitazione principale, la detrazione dall'imposta
lorda derivante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno durante il quale si sono pagate le rate del mutuo,
di un importo pari al 19% degli interessi passivi e oneri
accessori, pagati in dipendenza del mutuo, di importo non
superiore a 7 milioni di lire (per un risparmio che può giungere
quindi a 1.330.000 di vecchie lire per anno).
Presupposto di tale agevolazione è la destinazione
dell'immobile, entro un anno dall'acquisto, a
dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari.
La detrazione spetta fino all'anno in cui è variata
la dimora abituale, non tenendosi conto dei trasferimenti
per motivi di lavoro, né di quelli dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a patto, in
quest'ultimo caso, che l'unità immobiliare
non risulti locata.
L'acquisto di altro immobile non determina di per sé la
perdita dell'agevolazione, sempre che non sia accompagnato
dal trasferimento della residenza.
Qualora invece l'immobile da ultimo acquistato divenga
la nuova residenza del contribuente non spetterà più l'agevolazione
in dipendenza del precedente mutuo, ma sarà possibile
contrarre altro mutuo che fruisca delle agevolazioni in oggetto,
purchè l'acquisto dell'immobile sia effettuato
nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione
del contratto di mutuo.
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