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11/05/03 n.3
D: 3. Dopo
l'acquisto dell'appartamento ho ricevuto dall'amministratore
del condominio un invito a pagare oneri condominiali relativi
a lavori straordinari per il rifacimento della facciata,
deliberati da una assemblea tenutasi in epoca antecedente
al mio acquisto.
Chiedo se sono tenuto al pagamento.
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
L'insegnamento che si può ricavare dalle decisioni
dei Tribunali e della Corte di Cassazione in ordine al problema
posto dal lettore, è che chi acquista un appartamento
in condominio si pone rispetto a quest'ultimo in una
situazione di diritto-dovere per cui sono a lui trasferiti
tutti i diritti ma nel contempo anche tutti doveri facenti
capo all'immobile acquistato. In particolare, mentre
nei rapporti tra venditore e compratore il venditore è tenuto
al pagamento delle spese deliberate quando era ancora proprietario,
nei confronti del condominio sussistente un obbligo solidale
di entrambi per spese scaturenti da delibera di assemblea
tenutasi in epoca precedente all'acquisto.
La materia è regolata
dall'art. 63 disposizioni di attuazione del codice
civile che al suo secondo comma dice che chi subentra nei
diritti di un condominio è obbligato solidalmente
con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno
in corso e a quello precedente. Per anno si intende l'anno
di gestione condominiale. In sostanza quindi il condominio
si può rivalere sia sul venditore che sul compratore
per incassare i contributi indicati per cui è sempre
opportuno, per evitare controversie, che chi acquista un
immobile in condominio si informi presso l'amministratore
se vi sono spese deliberate o comunque contributi in sospeso
dovuti dal venditore e si accordi in modo specifico e preciso
con il medesimo circa la spettanza dei pagamenti e questo
tanto nel preliminare che nel rogito.
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