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25/05/03 n.1
D: 1. In
qualità di venditore, ho sottoscritto una promessa
di vendita avente per oggetto un appartamento di mia proprietà inserito
in un edificio sotto la tutela della Soprintendenza dei
Beni Artistici ed Architettonici. In prossimità della
data fissata per il rogito definitivo ho fornito al notaio
indicatomi
dall'acquirente la documentazione relativa alla proprietà.
Il notaio ha evidenziato la necessità di notificare
l'atto di compravendita al Ministero per consentire
l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da
parte dello stesso aggiungendo che fino alla decorrenza dei
termini (60 giorni) non è consentita la consegna del
bene e che gli effetti della compravendita sono sospesi.
Io non ero al corrente di questa prassi e sono rimasta spiazzata
quando il promittente acquirente, che contava di poter disporre
del bene dal giorno del rogito, si è rifiutato di
proseguire nell'acquisto. È nei suoi diritti
risolvere il contratto? Debbo restituire il doppio della
caparra?
Risponde: Paolo Magnani, notaio in Bologna
Secondo gli artt.1489, 1480 e 1385 del Codice Civile, se
la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali
o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento
e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore
che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la
risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (oppure
recedere dal contratto esigendo il doppio della caparra)
quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe
acquistato la cosa in presenza di quegli oneri; altrimenti
può solo ottenere una riduzione del prezzo oltre al
risarcimento del danno. La mancata menzione nella promessa
di vendita del vincolo artistico dell'immobile va rapportata
al quadro legislativo sopra delineato: la risoluzione del
contratto, la restituzione del doppio della caparra, possono
essere richieste dal compratore se nel caso specifico vi
siano circostanze che inducano a ritenere che la conoscenza
del vincolo in oggetto (obbligo di notifica del contratto
al Ministero per i beni e le attività culturali, diritto
di prelazione di quest'ultimo o, in subordine, della
Regione, Provincia o Comune nel cui territorio si trova il
bene, consegna differita dell'immobile, necessità di
ottenere il parere favorevole della Soprintendenza in caso
di lavori di ristrutturazione od altre modifiche strutturali)
avrebbero indotto il compratore a non effettuare l'acquisto.
Ritengo
comunque che nella generalità dei casi il
vincolo non sia così limitativo per il compratore
da determinare lo scioglimento dell'accordo (anche
perché vi sono anche conseguenze favorevoli per il
compratore che potrà, per esempio, usufruire di agevolazioni
fiscali all'atto dell'acquisto), ma semmai possa
determinare, in ragione del danno effettivamente patito dal
compratore a causa delle limitazioni conseguenti al vincolo,
una lieve riduzione del prezzo pattuito cui consiglio di
giungere con un accordo transattivo.
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