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08/06/03 n.2
D: 2. Sono
proprietario di un appartamento in condominio; l' amministratore
ha chiesto una maggiorazione del suo compenso per intervenire
alle assemblee condominiali, giustificandolo col fatto che
si tratta di un'attività straordinaria che va
oltre ai suoi compiti. Risponde al vero quanto affermato
dall'amministratore?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
I compiti dell'amministratore condominiale sono elencati
negli articoli 1130 e 1131 del codice civile; se si procede
ad una attenta lettura di queste norme, scopriremo che non è prevista
la partecipazione dell'amministratore all'assemblea.
Tale assunto è giustificato dal fatto che trattasi
di due soggetti differenti con attribuzioni differenti. Non
dimentichiamoci che l'assemblea nomina o revoca l'amministratore.
Tuttavia la presenza alle riunioni assembleari dell'amministratore,
rientra tra i suoi compiti cosiddetti istituzionali e possiamo
quindi inquadrarla come attività connessa con lo svolgimento
delle funzioni amministrative in quanto indispensabile per
il loro compimento; in base a questo assunto, la partecipazione
dell'amministratore all'assemblea ordinaria e
straordinaria, deve ritenersi compensata dalla retribuzione
da questi percepita per l'incarico ricoperto.
In conclusione,
a mio parere, nulla deve avere l'amministratore per
questa sua attività tranne che l'assemblea non
deliberi altrimenti.
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