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22/06/03 n.2
D: 2. Ho
da poco acquistato un appartamento in un condominio in cui
non tutti gli appartamenti hanno l'autorimessa. Uno
dei condomini ha manifestato l'intenzione di abbattere
una parte del muro perimetrale nel cortile comune sul retro
dell'edificio in corrispondenza di un vano scantinato
pari terra per ricavarne con un accesso dall'esterno
un box per la propria autovettura. Chiedo se ciò sia
possibile e se posso oppormi.
Risponde: Avv. Maurizio Malaguti
Negli edifici in condominio i condomini sono comproprietari
degli interi muri comuni e in forza all'art. 1102 cc.
Possono apportare ai beni comuni modifiche che valorizzino
la loro proprietà esclusiva.
A differenza delle innovazioni che mutano la sostanza o alterano
la destinazione delle parti comuni e che debbono essere deliberate
dalla assemblea, tali modifiche possono essere apportate
dai singoli condomini a loro spese nel proprio interesse,
e l'eventuale autorizzazione della assemblea potrà semmai
valere solo come riconoscimento dell'assenza di problemi
di tipo estetico o di pretese degli altri condomini ad un
utilizzo del medesimo tipo .
Naturalmente tale libertà di intervento non è assoluta
ma è disciplinata da alcuni criteri generali previsti
dagli stessi artt. 1102 e 1122 cc.: in primo luogo occorrerà valutarne
l'aspetto tecnico e statico e per questo se vi sono
dubbi esistono procedimenti d'urgenza previsti dal
codice; in secondo luogo chi vuole apportare la modifica
potrà farlo a condizioni che non alteri la destinazione
della parte comune, non ne impedisca l'altrui pari
uso e che non leda il decoro architettonico dell'edificio.
Pertanto qualora l'apertura del varco nel muro perimetrale
che metta in comunicazione lo scantinato del condominio con
il cortile dell'edificio venga eseguito con tutti gli
accorgimenti tecnici necessari, non alteri il decoro non
privi gli altri condomini della facoltà dell'uso
del muro in modo e misura analoghi, l'intervento menzionato
dal lettore è sempre stato ritenuto lecito dalle decisioni
dei Tribunali e della Corte di Cassazione e cosi pure analogamente
la Cassazione, con sentenza 4314/2002 ha ritenuto possibile
l'apertura di vetrine nel muro perimetrale dell'edificio.
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