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22/06/03 n.4
D: 4. Sono
proprietario di un appartamento situato in un condominio;
non ho potuto partecipare all'ultima assemblea ed è stato
deliberato di iniziare una causa contro un condominio vicino
per una presunta violazione di confini. Io non sono d'accordo
nell'iniziare questa causa anche perché ho timore
che la si perda. Posso tutelarmi in qualche modo?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
Il dissenso di un singolo condomino rispetto ad una deliberazione
assembleare adottata, è disciplinato nel codice civile
all'art. 1132. ciò comporta una serie di adempimenti
e di effetti.
Principalmente entro il termine perentorio
di trenta giorni che devono decorrere dal giorno in cui il
condomino dissenziente ha avuto notizia della deliberazione,
bisogna notificare un atto all'amministratore che comunichi
la volontà del condomino dissenziente di separare
la propria responsabilità in seguito all'eventuale
soccombenza della causa. Nel caso in cui, comunque il condomino
dissenziente abbia dovuto pagare qualcosa alla controparte
che ne esce vittorioso, per questo ha facoltà di rivalsa
verso il condominio.
Per contro se la causa si conclude con un esito favorevole
al condominio, il condomino dissenziente che ne ha tratto
vantaggio è tenuto a partecipare alle spese che non è stato
possibile addebitare alla parte soccombente.
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