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06/07/03 n.1
D: 1. Da
parte di un gestore ho ricevuto una proposta di collegamento
veloce ad internet attraverso una rete in fibra ottica. Poiché tale
collegamento mi interessa ma comporta dei lavori di cablaggio
da eseguire tanto nel mio appartamento che nelle parti comuni,
vorrei sapere quali sono i miei diritti.
Risponde: Avv. Maurizio Malaguti
A tutt'oggi la normativa vigente per le installazioni
delle reti e dei collegamenti è costituita dagli artt.231–239
D.P.R. 236/73 (T.U. in materia di telecomunicazioni) richiamate
dal successivo D.P.R. 318/97.
Il caso in questione è specificamente previsto dall'art. 232 che
dispone che "Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art.231
1° c., il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio
di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi
altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
Secondo l'opinione dominante
si tratta di una vera e propria limitazione
legale della proprietà che si verifica tuttavia o in presenza di una
dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, o, come nel
nostro caso, in presenza di una specifica richiesta di utenza e limitatamente
alle esigenze relative
al collegamento ed alla erogazione del servizio di uno o più proprietari
od inquilini residenti nel palazzo. Tale limitazione tuttavia è sottoposta
ad alcuni principi: in primo luogo (art.231) i fili e i cavi debbono essere
collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua
destinazione;
in
secondo luogo il proprietario o il condominio "non può opporsi" il
che significa soltanto che deve sopportare la installazione ma ciò non
implica alcun comportamento attivo ne alcun onere di spesa; in terzo luogo
(art.6 d.p.r. 318/97) "l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature
deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica
dei luoghi, adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata
ed i beni pubblici": questo significa che il gestore dovrà accordarsi
con il condominio ove collocare gi impianti, quale soluzione estetica e quali
soluzioni tecniche adottare in modo che non vi siano interferenze e disturbi
fra il nuovo impianto e quelli già esistenti.
Passando alla specifica
sfera condominiale, vediamo quindi che la soluzione da taluni suggerita di
ricorrere all'art.1102 cc. (uso della cosa comune) è ritenuta
ormai dai più inapplicabili visto che non si tratta di installazioni
di impianto del singolo condominio bensì di apparecchiature di un terzo
(il gestore) per cui si tende a ritenere che la questione vada appunto risolta
da
parte del singolo, il gestore ed il condominio dovranno contrarre le varie
modalità di
intervento ed il condominio dovrà assumere le sue decisioni in assemblea
non essendo l'amministratore legittimo a concedere servitù o diritti
di godimento personali sui beni comuni. |