|
06/07/03 n.2
D: 2. Recentemente è scaduto
il contratto di un immobile che era stato locato da mio padre
trenta anni fa; tuttavia il locatore ha lasciato l'immobile
in ritardo sulla data che avevamo concordato e per il periodo
supplementare, ha pagato il canone di locazione, che però essendo
riferito ad un contratto di parecchi anni fa era veramente
esiguo. Posso chiedere il danno per il periodo di ritardo
nella consegna in virtù del mancato guadagno che potenzialmente
avrei potuto avere per un nuovo contratto con un nuovo inquilino?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
L'art. 1591 del codice civile obbliga il conduttore
a pagare il corrispettivo dovuto fino all'effettiva
consegna, salvo il risarcimento al maggior danno. La norma
richiamata è abbastanza chiara, per cui l'inquilino,
che occupa un immobile per un periodo che vada oltre la data
di rilascio concordata o il altro modo già stabilita, è tenuto
a corrispondere il canone anche per questo lasso di tempo;
sarà senz'altro esiguo, bisogna convenire, la
corresponsione di un canone stipulato calcolato trent'anni
fa e magari mai rivalutato.
Però all'ultimo
rigo, la norma richiamata lascia lo spazio al proprietario
di chiedere un risarcimento in caso di danni derivanti dal
mancato rilascio; ma attenzione, i danni lamentati dal locatore
non possono essere meramente potenziali. Il locatore deve
esibire una prova di lesione effettiva del suo patrimonio
in seguito al mancato rilascio dell'immobile; vale
a dire che deve provare senza ombra di dubbio, di aver subito
un danno reale. Esemplificando i danni che avrebbe potuto
avere il locatore in seguito ad un mancato rilascio potrebbero
essere il fatto di non aver potuto locare l'immobile
ad un nuovo inquilino ad un canone di mercato, oppure non
averlo potuto vendere, perché non libero, oppure ancora
non averlo potuto occupare per propria abitazione in caso
di questa necessità.
Resta inteso che quanto detto
costituiscono vari esempi di risarcimento del danno da ritardato
rilascio, ma che bisognerà documentare o per dirla
in altre parole, che siano corrispondenti alla realtà.
Per cui, nel caso lamentato dal lettore, dovrà esistere
un nuovo inquilino che abbia richiesto espressamente quell'immobile
e che si sia già impegnato alla stipula di un nuovo
contratto.
Tra l'altro, tale fattispecie è stata
recentemente oggetto di una sentenza della Suprema Corte
di Cassazione, emessa il giorno 18 aprile 2003 col numero
6285, che ha appunto confermato la necessità di una
effettiva lesione patrimoniale per poter chiedere il maggior
danno all'inquilino che rilascia con ritardo.
|