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20/07/03 n.1
D: 1. Nel
corso del 2001 ho effettuato lavori di ristrutturazione dell'appartamento
di mia proprietà, ed ho presentato le pratiche per
fruire della detrazione del 36%. Nel 2002 il condominio di
cui l'appartamento fa parte ha ristrutturato la facciata
ed il tetto, ed in questo caso è stato l'amministratore
a istruire la pratica per fruire della detrazione, e a trasmettermi
la documentazione comprovante la quota di spese a mio carico.
In questi giorni sto vendendo l'appartamento, e vorrei
sapere se potrò continuare a godere delle detrazioni
o se, invece, il beneficio spetta all'acquirente.
Risponde: Giorgio Montanari, Dottore Commercialista in Bologna
L'art. 1 della Legge 27/12/1997, n.449, nei commi
da 1 a 7 ha introdotto una detrazione dall'Irpef dovuta
sulla base della dichiarazione dei redditi, di importo pari
al 36% (originariamente al 41%) delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazioni su parti
comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari
residenziali, di una serie di interventi di recupero del
patrimonio edilizio. La normativa è piuttosto complessa
ed articolata, ed il diritto a fruire del beneficio è subordinato
al corretto adempimento, da parte del contribuente, di una
nutrita serie di obblighi. La detrazione deve essere ripartita
in 5 o 10 quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente,
per quelle sostenute nell'anno 2001; in 10 quote annuali
di pari importo per quelle sostenute nel 2002.
Venendo al
quesito del lettore, la norma prevede che il diritto alla
detrazione si trasferisca in capo all'acquirente
con riferimento alle quote non ancora detratte dal venditore.
In parole più semplici, il beneficio fiscale "segue"
il bene nel caso che questo venga trasferito a terzi a titolo
di vendita - ma anche di successione o donazione -
prima che sia trascorso il periodo di godimento dell'agevolazione.
Pertanto le quote non ancora dedotte dal lettore spetteranno
al nuovo proprietario, il quale dovrà ovviamente essere
messo in grado di fruirne ricevendo la documentazione necessaria.
Per completezza, si segnala infine che
diverso da quello prospettato è il caso in cui le
spese per i lavori sull'immobile venduto siano rimaste a
carico di un
soggetto diverso dal venditore, ad esempio l'inquilino.
In questo caso il diritto a fruire del beneficio non spetta
al proprietario, ma a chi ha effettivamente sostenuto il
costo dei lavori, e pertanto la vendita dell'immobile
non trasferisce il diritto alla detrazione, che rimarrà in
capo all'inquilino (e ciò anche dopo l'eventuale
cessazione dello stato di locazione). |