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14/09/03 n.1
D: 1. Nel
condominio in cui abito, alcuni locali commerciali sono stati
dati in locazione ad un pub–paninoteca con molto
pubblico che si ferma fino a notte inoltrata anche al di
fuori dei locali e conseguente gravissimo disturbo. Nel nostro
regolamento esiste un articolo che vieterebbe di destinare
le unità immobiliari ad attività tali da turbare
la tranquillità dei condomini o contrarie al decoro
o all'igiene dell'edificio. Ho fatto presente
la cosa al condomino che ha dato in affitto i suoi locali
alla paninoteca ma questi mi ha risposto che non si può limitare
la libertà di un proprietario con un regolamento condominiale.
Domando se è e cosa altro si possa fare.
Risponde: Avv. Maurizio Malaguti
Nel fornire una risposta per quanto possibile esatta al lettore
occorre partire dicendo che esistono diversi tipi di regolamenti
condominiali ovvero quelli approvati a maggioranza dell'assemblea
secondo l'art.1138 c.c. e quelli cosiddetti contrattuali
cioè approvati all'unanimità dei condomini
o predisposti dall'originario unico proprietario, in
genere il costruttore, e successivamente inseriti con il
consenso dei diversi acquirenti nei singoli rogiti di acquisto.
Il 1138 elenca le materie sulle quali il regolamento approvato
a maggioranza può disporre, ovvero l'uso delle
cose comuni, l'amministrazione, il riparto delle spese,
la tutela del decoro dell'edificio, e prescrive che
le sue norme non possono in alcun modo menomare i diritti
di ciascun condominio risultanti dagli atti di acquisto e
dalle convenzioni.
Da ciò si comprende che le eventuali
limitazioni ai diritti dei singoli condomini come appunto
i divieti di destinare gli alloggi ed i locali dell'edificio
a determinati usi, se contenuti in regolamenti di tale tipo,
non avranno validità alcuna proprio perché tale
regolamento serve soltanto a gestire e disciplinare il condominio.
Le limitazioni dei diritti risultanti dagli atti di acquisto
dei singoli condomini potranno invece essere validamente
contenute in clausole dei regolamenti approvati all'unanimità o
predisposti dall'originario costruttore e poi accettati
dai successivi acquirenti dei vari appartamenti e questo
proprio perché con l'approvazione di tutti gli
interessati si forma un vero e proprio contratto ove i vari
condomini in ragione di interessi superiori accettano le
suddette limitazioni che conseguentemente dovranno essere
rispettate non solo dagli stessi condomini ma anche dagli
inquilini i quali si trovano nella medesima posizione di
quest'ultimo rispetto al condominio.
Pertanto al quesito
del lettore si darà una risposta favorevole nel senso
di poter far valere la norma regolamentare se il regolamento è stato
approvato all'unanimità o recepito volta per
volta nei singoli atti di acquisto: in questo caso ci si
potrà anche rivolgere direttamente all'inquilino
fracassone per imporre la cessazione dell'attività.
In caso contrario ci si dovrà avvalere della disposizione
dell'art.844 c.c. ma occorrerà accettare se
i rumori superino il limite di normale tollerabilità.
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