|
28/09/03 n.1
D: 1. Nel
mio condominio di tre piani un condomino dell'ultimo
piano a causa dell'età e delle condizioni di
salute ha fatto approvare in assemblea con la maggioranza
prevista dalla legge sul superamento delle barriere architettoniche
una delibera di costruzione dell'ascensore che tuttavia
a causa della sua posizione ravvicinatissima ad un piccolo
balcone ed alle finestre comporterebbe un grave danno all'appartamento
ove abito a causa della sottrazione agli ambienti di luce
ed aria, della violazione delle distanze, della impossibilità di
esercitare la servitù di veduta dal balcone e della
continua molestia anche sonora dovuta al movimento di sali
e scendi. Posso oppormi alla costruzione.
Risponde: Avv. Maurizio Malaguti
La legge sul superamento delle barriere architettoniche prevede
al suo art.2, relativo agli edifici non di nuova costruzione
né interamente ristrutturati, ora inserito nel testo
unico D.P.R. 6/6/2001 come art.78, maggioranze agevolate
per le delibere con tale oggetto ovvero la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio
o in seconda convocazione il terzo dei condomini ed il terzo
del valore dell'edificio.
Resta tuttavia sempre il limite di cui all'art.1120
sul divieto di innovazione che ledano il decoro, la stabilità o
che rendano talune parti dell'edificio inservibili
all'uso od al godimento anche di un solo condomino.
Il legislatore pertanto nella sua discrezionale valutazione
dei contrapposti interessati ha comunque scelto di mantenere
ferma la tutela offerta dal codice al godimento della cosa
comune mentre i giudici hanno ampliato tale tutela interpretando
la inservibilità come sensibile menomazione della
unità che i condomini possono trarre dall'edificio.
Ciò è confermato dall'orientamento conforme
che le sentenze dei Tribunali e della Corte di Cassazione
hanno assunto in materia: sono nulle le delibere che benché adottate
le maggioranze dell'art.2 l.13/89 siano lesive dei
diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva
e questo sia che avvengano le violazioni lamentate dalla
lettrice sia che la innovazione porti ad una diminuzione
di valore dell'appartamento di qualche condomino. Secondo
il menzionato orientamento infatti, se non possono essere
lesi da delibere adottate a maggioranza i diritti dei condomini
sulle cose comuni, a maggior ragione non possono essere lesi
da tali delibere non unanimi i diritti di ciascun condomino
sulla sua proprietà esclusiva e ciò indipendentemente
da qualsiasi considerazione su eventuali utilità compensative
o vantaggi che la innovazione possa portare.
Pertanto la risposta al quesito della lettrice è sicuramente
positiva nel senso che la lamentata delibera potrà essere
impugnata a causa della lesione che la costruzione dell'ascensore,
adottata a maggioranza, porta alla sua proprietà.
|