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12/10/03 n.1
D: 1. Dopo
aver letto un annuncio pubblicato da un'agenzia immobiliare
su di una rivista sono andato a visitare un appartamento.
Considerandolo interessante, ho richiesto al funzionario
dell'agenzia informazioni più approfondite ed
una copia della planimetria. Con meraviglia e disappunto
ho dovuto constatare l'incredibile approssimazione
con cui veniva gestita la cosa. Non solo non possedevano
una planimetria, ma non conoscevano nemmeno il nome di battesimo
del proprietario. A questo punto mi sono insospettito e sono
tornato a chiedere informazioni nel condominio dove una signora
molto gentile mi ha informato che l'agenzia che si
occupava da oltre 30 anni delle questioni immobiliari del
proprietario era un'altra con cui mi sono immediatamente
messo in contatto e che con grande professionalità mi
ha fornito tutte le informazioni ed i documenti necessari.
Dopo le valutazioni del caso sto decidendo di procedere all'acquisto.
Sono intenzionato a pagare le provvigioni al secondo agente
immobiliare grazie al quale sono stato messo in condizione
di concludere l'affare. La prima agenzia può vantare
qualche diritto?
Risponde: Avv. Marcello Morace, consulente legale FIMAA
Mi sembra di capire che il lettore sia incappato in una situazione
che si genera quando "agenzie immobiliari" particolarmente
spregiudicate, spesso ai margini della legittimità,
sistematicamente pubblicizzano la vendita di immobili, che
hanno saputo essere in vendita o in locazione, senza esserne
stati incaricati dalla proprietà, e quindi senza aver
espletato la benchè minima istruttoria. La speranza
di questi operatori è quella di entrare in contatto
con potenziali interessati, come il lettore in questione,
per poi proporsi al proprietario cercando di forzare la conclusione
di una compravendita. Chi fa le spese di tale modus operandi è il
cliente mosso dalle più serie intenzioni che di fronte
a tale e tanta superficialità non può che rimanere
sconcertato. Per fortuna, la maggior parte dei professionisti
presenti sul mercato sono seri ed affidabili e l'operato
del secondo agente immobiliare ne è la conferma. L'unica
difesa di fronte alle insidie di tali comportamenti è prestare
attenzione alle raccomandazioni ed ai consigli che la Camera
di Commercio e le Associazioni di categoria, tramite rubriche
come questa, cercano costantemente di fornire agli utenti
del mercato immobiliare.
L'agente immobiliare deve essere
considerato un professionista a tutti gli effetti, in quanto
deve obbligatoriamente essere
iscritto nell'apposito ruolo presso le Camere di Commercio,
ai quali si accede tramite un corso ed un successivo esame.
Questo severo iter fa sì che da un mediatore immobiliare
ci si debba aspettare professionalità, competenza,
serietà e diligenza. Quindi non la superficialità e
l'improvvisazione, che il lettore ha invece trovato
nel primo "mediatore".
Riguardo invece l'eventualità di
una richiesta economica del primo mediatore, mi sentirei
di escluderla;
l'art. 1755 del codice civile, disciplina la provvigione
del mediatore che ne ha diritto solo se l'affare è concluso
per effetto del suo intervento. Quindi è opportuno
identificare l'opera del mediatore suscettibile di
contenuto economico; la giurisprudenza l'ha identificata
con ogni operazione di contenuto economico che si risolva
in una utilità di natura patrimoniale. In pratica
il mediatore non deve soltanto dimostrare di aver posto i
contraenti in contatto, ma deve provare che in seguito a
detto contatto ed eventualmente alla ulteriore opera di mediazione
da lui svolta, è stata possibile la conclusione dell'affare
(sentenze Corte di Cassazione del 22/1/77, n. 330 e 23/5/75,
n.2058).
La sola visione dell'immobile non produce obblighi
economici verso quel mediatore; in quanto la trattativa vera
e propria produce effetti dal contatto col venditore, dalla
visione dei documenti, insomma dalla trattativa vera e propria. |