|
12/10/03 n.2
D: 2. Tempo
fa ho sottoscritto un preliminare per l'acquisto di
un immobile versando un consistente importo a titolo di caparra
confirmatoria. Nel testo del preliminare era fissata una
data entro la quale si sarebbe dovuto stipulare il rogito.
Per miei problemi personali non mi è stato possibile
rispettare tale data e di ciò ho avvisato il promittente
venditore il quale telefonicamente mi rispose che non sussistevano
problemi per uno spostamento. Successivamente, dopo alcune
settimane, ho appreso che i venditori avevano già perfezionato
la vendita con acquirenti da me inviati, a questo punto ho
ricontattato l'agenzia che mi ha informato che i venditori
non intendono restituirmi la caparra a suo tempo versata.
Chiedo se tale comportamento sia legittimo e se un ritardo
nella stipula del rogito notarile possa giustificare la perdita
della caparra versata.
Risponde: Avv. Maurizio Malaguti
Il caso esposto dal lettore è un tipico caso di giustizia "fai-da-te" non
ammissibile ovviamente dal nostro sistema giuridico: non è infatti
sufficiente il semplice decorso di un termine stabilito dalle
parti per la stipula del rogito per legittimare senz'altro
chi ha ricevuto la caparra a trattenersela in via definitiva
senza alcuna comunicazione.
Dal testo del quesito sembra infatti potersi comprendere
che il termine fissato non fosse un termine "essenziale" al
cui decorso collegare automaticamente la valutazione dell'inadempimento
come grave ed effettivo. Ricordiamo a tal proposito che affinché la
parte che ha ricevuto la caparra sia legittimata a recedere
dal contratto ritenendo la caparra stessa, non basta una
temporanea violazione del vincolo contrattuale giacchè l'inosservanza
di un termine può avere rilievo, sia ai fini della
risoluzione che del recesso, solo se dia luogo ad una situazione
di effettivo inadempimento e non anche se si risolve semplicemente
in un ritardo od in una inosservanza di modalità accessorie
che troverebbero adeguata sanzione nel risarcimento del danno
(Cass. 4451/85, 398/89, 2032/93).
Pertanto fino a che persiste
l'interesse del creditore restiamo nell'ambito
del semplice ritardo che non giustifica in alcun modo l'esercizio
del recesso, cosi come il recesso non è giustificato
se non quando l'inadempimento della controparte sia
colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse
dell'altro contraente. Oltre a ciò il recesso
deve essere affidato ad una manifestazione di volontà (Cass.2/9/78
n.5023) in assenza della quale non è dato comprendere
a che titolo la caparra venga trattenuta.
Nel caso in esame
pertanto in assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà di
recedere ed in presenza di semplice ritardo e per di più di
fronte al persistente interesse del creditore alla stipula
dell'immobile come dimostra il fatto che questi ha
alienato al contraente procurato dal lettore, riteniamo illegittimo
il comportamento tenuto dal promittente venditore.
|